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Sentenza

Sentenza n. 1235/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro n. 311/2023 pubblicata il 26.10.2023.

Giustizia amministrativa202502869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 311/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 311/2023, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter dei pagamenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che dagli atti risultava l'omesso pagamento integrale, non contestato dall'Amministrazione né nell'an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente per compiere gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico e attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inadempimento esecutivo dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non venga eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unita all'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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