Sentenza del 03/04/2019 n. 1974 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento Ici 2011 - Intervento di riqualificazione d'insediamenti di edilizia residenziale pubblica convenzione comune di Roma - Metodo trasformazione (rif.to D.Lgs 446/97 D.Lgs 504/92 art 59 comma 1 lett. G) e art. 5 - art. 53 D.lgs 546/92 - Fondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2011, in particolare la determinazione della base imponibile di un'area interessata da un intervento di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica mediante il cosiddetto metodo di trasformazione. Ha inoltre dedotto l'eventuale violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e la carenza di specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione già formulate dal contribuente. Nel merito, ha ritenuto non contrastante con l'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 il metodo di trasformazione, poiché la base imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinata in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta, considerando una pluralità di elementi, tra cui ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato. L'accertamento è stato quindi ritenuto fondato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile ICI delle aree fabbricabili non dipende da un unico parametro, ma dalla valutazione complessiva di diversi elementi oggettivi. Il metodo di trasformazione è ammissibile se mira a determinare il valore venale effettivo dell'area.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Onere di impugnazione specifica dei motivi di appello.
L'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione in appello delle ragioni di impugnazione già formulate, purché risultino chiari i punti della decisione contestati e le censure rivolte alla sentenza.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera g)
La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina regolamentare e dei criteri applicabili alla determinazione del valore delle aree ai fini dell'imposizione locale.
Massime di principio
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI deve riflettere il valore venale in comune commercio alla data prevista dalla legge, non necessariamente il solo valore catastale o un parametro automatico.
- Il metodo di trasformazione può essere legittimo quando considera il valore economico dell'area tenendo conto della capacità edificatoria, della destinazione urbanistica, dei costi di trasformazione e dei valori di mercato comparabili.
- La presenza di una convenzione con un ente pubblico o di un intervento di edilizia residenziale pubblica può incidere sul valore venale, ma non esclude automaticamente l'assoggettamento all'imposta né rende illegittimo il metodo di stima.
- Nel processo tributario, la riproposizione chiara delle contestazioni già svolte può essere sufficiente a rendere specifico l'appello; non è sempre necessario riformulare le censure con argomentazioni completamente nuove.
- Per contestare efficacemente un accertamento sul valore di un'area è opportuno dimostrare concretamente errori nei parametri utilizzati dall'ente, nei dati di mercato, nella capacità edificatoria o nei costi considerati.
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