Cassazione Civile, Ordinanza n. 29383/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (università)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione a favore di terzo: un ente locale aveva concluso con una fondazione proprietaria un accordo per ottenere la disponibilità di un immobile da mettere gratuitamente a disposizione di un'università, al fine di realizzarvi un corso di laurea. Dopo il recesso dal contratto, la fondazione aveva chiesto la restituzione dell'immobile e la corte d'appello aveva ritenuto l'ente locale responsabile dei canoni dovuti fino al rilascio effettivo, accogliendo anche la domanda di manleva proposta dall'ente locale contro l'università, sul presupposto che il ritardo nel rilascio fosse imputabile anche all'università. L'università ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., sostenendo che, trattandosi di locazione a favore di terzo, solo lo stipulante avrebbe obblighi verso la fondazione e che nei suoi confronti non vi sarebbe alcuna responsabilità né legittimazione passiva rispetto alla pretesa della fondazione, con conseguente inammissibilità della domanda di manleva; con il secondo denuncia violazione degli artt. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c., deducendo che la domanda/eccezione relativa al proprio diritto a un termine di almeno sei mesi per il rilascio dell'immobile era stata in realtà tempestivamente proposta già in primo grado, e non per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile la prima parte del primo motivo, ritenendo che la censura non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla pretesa legittimazione passiva dell'università verso la fondazione, ma sulla responsabilità dell'università verso l'ente locale per l'inadempimento agli obblighi derivanti dai rapporti interni tra le parti e per il ritardo nel rilascio dei locali dopo la richiesta di restituzione. Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che la questione relativa al termine per il rilascio era stata tempestivamente introdotta in primo grado e che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto trattarsi di questione proposta solo in appello. Di conseguenza la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La seconda parte del primo motivo resta assorbita.
Norme richiamate
art. 1590 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per negare una propria responsabilità, ma non decisivo nella ratio della decisione di legittimità.
art. 1591 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del ritardato rilascio del bene, senza che la Corte ne faccia applicazione diretta nella decisione di cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui il motivo deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inidoneo e quindi inammissibile.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Richiamato per censurare la ritenuta tardività in appello di una questione che la Corte di legittimità reputa invece già introdotta in primo grado.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello nel rito del lavoro, ma la Corte ne esclude l'applicazione preclusiva perché la questione era già stata proposta in primo grado.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi difensiva, senza confutare le ragioni poste a base della decisione, integra un "non motivo" e comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.
- In presenza di un rapporto contrattuale articolato tra più soggetti, la responsabilità verso il coobbligato o verso il soggetto tenuto al rilascio può derivare dagli obblighi interni del rapporto e dall'inadempimento concreto, anche se il ricorrente contesta di essere obbligato direttamente verso il terzo creditore.
- Una questione processuale è tempestivamente dedotta se risulta già proposta negli atti di primo grado; è erronea la declaratoria di tardività in appello quando dagli atti emerga che la parte l'aveva già sollevata nel giudizio di primo grado.
- Quando una censura di violazione processuale è fondata sulla tempestiva introduzione della questione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al punto erroneamente dichiarato nuovo, con rinvio al giudice di merito per il riesame.
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