Cassazione Civile, Ordinanza n. 20295/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ha rigettato il primo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame della prescrizione dei contributi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un'avvocata per ottenere la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, sostenendo di non aver conseguito un reddito sufficiente a far sorgere tale obbligo. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha invece ritenuto dovuta l'iscrizione e non prescritti i contributi, assumendo che la prescrizione decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2012) e che fosse stata interrotta da una lettera di messa in mora dell'1 settembre 2017; ha inoltre valorizzato l'omessa compilazione del quadro RR come condotta di doloso occultamento, idonea a sospendere la prescrizione. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto quattro motivi: (1) violazione della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata per avere ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio; (2) violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi per avere individuato il dies a quo nella dichiarazione dei redditi e per avere negato efficacia interruttiva o sospensiva agli atti richiamati; (3) vizio sul quantum per il profilo sanzionatorio; (4) violazione della disciplina sulla soglia di esenzione di 5.000 euro. La Suprema Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, ribadendo che per il professionista iscritto ad albo ma non coperto da cassa di categoria l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento; ha inoltre richiamato la Corte costituzionale n. 104/2022 che ha escluso l'illegittimità della norma interpretata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sicché la sentenza d'appello aveva errato nel ritenere tardivo o inefficace l'atto interruttivo; sono rimaste assorbite le ulteriori censure del secondo motivo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
La disposizione, come interpretata in combinato con l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, fonda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo che svolga abitualmente l'attività producendo redditi non coperti da contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È norma interpretativa che conferma l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da altra forma obbligatoria di previdenza.
art. 3 e art. 8, D.Lgs. n. 103/1996
Richiamati a sostegno della disciplina previdenziale dei professionisti e del rapporto con la Gestione separata, ma non ritenuti ostativi all'iscrizione dovuta nel caso concreto.
art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980
Invocato dalla ricorrente per escludere l'obbligo contributivo, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza decisiva nel caso di professionista non iscritta alla cassa forense.
art. 6, D.M. n. 281/1996
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina previdenziale forense, senza incidere sull'obbligo verso la Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La Corte ha escluso che la soglia di esenzione di 5.000 euro fosse rilevante per escludere l'obbligo contributivo del professionista; essa rileva invece per attività autonoma occasionale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha deciso soprattutto sul corretto inquadramento giuridico dell'obbligo contributivo e del dies a quo della prescrizione.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 2935 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.
art. 2941, n. 8, c.c.
Richiamato per la pretesa sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito contributivo; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
La Corte lo assume come base del principio per cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 18, D.Lgs. n. 241/1997
La Corte lo richiama per collegare il termine di prescrizione alla scadenza dei versamenti fiscali/contributivi, anche considerando i differimenti disposti per legge.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 6 giugno 2012
È indicato come fonte del differimento dei termini di versamento per taluni contribuenti, con effetto sulla decorrenza della prescrizione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato in Cassazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 38, commi 2 e 4, Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale citato dalla Cassazione, quale fondamento dell'universalità delle tutele previdenziali.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo che non siano coperti dalla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività sia esercitata in modo abituale, anche se non esclusivo, e produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata dell'attività autonoma occasionale, ma non come limite generale idoneo a escludere l'obbligo contributivo del professionista abituale.
- La prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il versamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- Nel determinare il dies a quo della prescrizione occorre considerare anche eventuali differimenti legali dei termini di versamento previsti per specifiche categorie di contribuenti.
- L'individuazione del termine di prescrizione applicabile e della sua decorrenza costituisce quaestio iuris e il giudice non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti su tale punto.
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