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Sentenza

Sentenza n. 1947/2026 - Roma, Sezione 5

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS-del 23.06.2022, rilasciati dall’INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202507164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non avevano incluso i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli accessori di legge, impugnando il prospetto di liquidazione e la determina dell’INPS nella parte in cui non riconoscevano il beneficio. L’unico motivo dedotto consisteva nella violazione, erronea applicazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa e ha sollevato, in modo generico, un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 6-bis rispetto agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e imponendo all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, richiamando l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 e l’orientamento del Consiglio di Stato. Ha inoltre escluso che il termine previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis per presentare la domanda di collocamento in quiescenza abbia natura perentoria o che il suo superamento determini decadenza, poiché la disposizione non qualifica espressamente il termine come perentorio né collega alla sua violazione una conseguenza decadenziale. L’eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta generica e comunque infondata alla luce della giurisprudenza richiamata, secondo cui l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza in assenza di un’espressa previsione.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

    La norma conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Le somme riconosciute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio producono interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, quando siano maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto non determina decadenza, poiché la disposizione non qualifica il termine come perentorio né prevede espressamente tale conseguenza.
  • L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • In presenza di un’espressa previsione legislativa attributiva di un beneficio previdenziale, esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema non consentono di adottare un’interpretazione giudiziale che ne escluda l’applicazione; l’eventuale questione di costituzionalità deve inoltre essere prospettata in modo specifico e non generico.
  • Sulle somme dovute per il ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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