Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29932/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un soggetto che aveva pagato, in via di surrogazione, la banca creditrice dopo l’escussione di titoli dati in pegno a garanzia dell’esposizione debitoria di un terzo, a lui legato da vincolo familiare. L’opposto aveva contestato il decreto, deducendo anche l’esistenza di un proprio controcredito fondato su una scrittura privata che, secondo la sua tesi, conteneva il riconoscimento di un debito molto più elevato a carico dell’ingiungente; il primo giudice, dopo consulenze tecniche, aveva revocato il decreto e operato compensazioni, con condanna dell’ingiungente al pagamento del saldo. In appello il soccombente aveva censurato la sentenza, ma la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi entrambi formalmente ricondotti all’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.: con il primo lamentava che il giudice d’appello non avesse considerato una specifica censura svolta in atto di appello; con il secondo sosteneva che la Corte territoriale avesse trascurato il motivo con cui si distingueva tra norme sulla determinazione dell’oggetto del contratto e norme sull’interpretazione/integrazione del contenuto negoziale, nella parte in cui la sentenza aveva quantificato l’oggetto del riconoscimento di debito. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur affermando che la sentenza d’appello gli era stata notificata a mezzo PEC, non aveva depositato nel termine perentorio la copia autentica della sentenza munita della relata o della documentazione PEC richiesta dall’art. 369 c.p.c.; la successiva produzione con la memoria non poteva sanare il vizio. È stato inoltre ritenuto irrilevante che il ricorso fosse stato notificato entro sei mesi, nonché la mancata costituzione dell’intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non aveva tempestivamente depositato la documentazione idonea a provare la notificazione della sentenza impugnata, onere che sorge quando nel ricorso si dichiara che la sentenza è stata notificata. La Corte ha richiamato il principio di autoresponsabilità processuale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la mancata produzione della relata di notifica, o dei messaggi PEC in caso di notifica telematica, comporta improcedibilità rilevabile d’ufficio; la produzione successiva con memoria ex art. 378 c.p.c. non sana il vizio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento di euro 5.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal contributo unificato. Nessuna difesa era stata svolta dall’intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene evocato dai motivi di ricorso per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non entra nel merito per sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone al ricorrente, quando affermi che la sentenza impugnata è stata notificata, di depositarne tempestivamente copia autentica munita di relata di notifica o della documentazione PEC equivalente; la sua violazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    insieme all'art. 327 c.p.c. indica la rilevanza del termine breve di impugnazione in caso di notifica della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    è richiamato per escludere che la notificazione del ricorso entro il termine lungo di sei mesi elimini l'improcedibilità derivante dalla mancata prova della notifica della sentenza.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    la documentazione mancante può risultare solo se prodotta dal controricorrente nel termine previsto.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria successiva non è idonea a sanare l'originaria improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per responsabilità aggravata nelle ipotesi considerate dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 1203 e 1204 c.c.

    sono richiamati nel fatto storico come base della pretesa di surrogazione del soggetto che aveva soddisfatto il creditore originario.

  • artt. 1950 e 2871 c.c.

    sono evocati nel fatto storico come norme richiamate per il regresso verso il debitore principale, in via analogica secondo la prospettazione di parte.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude che la sanzione processuale dell'improcedibilità violi il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude che l'improcedibilità contrasti con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    la Corte, richiamando anche la giurisprudenza EDU, afferma che l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non compromette il diritto di accesso a un tribunale.

Massime di principio

  • Se nel ricorso per cassazione si dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente assume un onere processuale di specifica documentazione: deve depositare tempestivamente, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notifica oppure, in caso di notifica telematica, i messaggi PEC di spedizione e ricezione nelle forme richieste.
  • La mancata produzione tempestiva della prova della notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante successive produzioni documentali o per effetto della mancata contestazione della controparte.
  • Il fatto che il ricorso sia stato proposto entro il termine lungo non esclude l'improcedibilità quando risulti dichiarata la notifica della sentenza: in tale ipotesi prevale il termine breve e diventa decisiva la corretta prova della notificazione.
  • Le formalità di deposito previste dall'art. 369 c.p.c. sono presidiate da una funzione di ordine pubblico processuale e non sono incompatibili con il diritto di difesa o con il diritto di accesso al giudice, purché siano ragionevoli e finalizzate alla verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • La memoria successiva non può essere utilizzata per sanare l'omissione originaria del deposito della documentazione indispensabile a dimostrare la notifica della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.