Sentenza n. 164/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 3.6.2025, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 190/2024, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 228 MW che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di Rotello, da realizzare nel Comune di Rotello (CB), anche a fronte della diffida trasmessa al MASE in data 4.11.2025; per la condanna dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 190/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da 228 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 3 giugno 2025 un’istanza, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 190/2024, per l’autorizzazione unica statale alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico nel Comune di Rotello. L’amministrazione non ha comunicato l’avvio del procedimento, la procedibilità dell’istanza né ha convocato la conferenza di servizi. Anche dopo la diffida del 4 novembre 2025 è rimasta inerte. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 del d.lgs. 190/2024, delle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, degli artt. 1, 2, 6 e 14-bis della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché degli obiettivi del PNIEC. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Molise, sostenendo che l’impianto avrebbe effetti sull’intero territorio nazionale, e ha contestato nel merito l’obbligo di provvedere, richiamando il carattere ordinatorio dei termini e l’elevato numero di procedimenti pendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., poiché gli effetti diretti dell’autorizzazione richiesta riguardano la realizzazione dell’impianto nel territorio molisano. Il ricorso è stato accolto nel merito. Il progetto, relativo a un impianto di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 200 MW, rientra nel procedimento di Autorizzazione Unica statale disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 190/2024. Il Collegio ha ricostruito i termini della fase di verifica della completezza documentale e quelli successivi per la convocazione e conclusione della conferenza di servizi, rilevando che, al momento della decisione, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso con un provvedimento espresso. L’amministrazione non può rendere indeterminata la durata del procedimento né giustificare il ritardo con l’elevato numero di istanze pendenti, trattandosi di una questione organizzativa interna che non può gravare sul privato. È stata quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio ed è stato ordinato al Ministero di adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
“Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza [...] l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta [...]”; “Entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza [...] l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi”; “il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione”
La disposizione impone una scansione temporale definita per la verifica della completezza documentale, la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica.
Allegato C, Sezione II, lett. p, d.lgs. 190/2024
Ricondotto gli impianti di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 200 MW tra le opere soggette ad Autorizzazione Unica statale.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine definito; il superamento ingiustificato del termine integra silenzio illegittimo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono l’azione avverso il silenzio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”
La competenza territoriale resta radicata presso il TAR della regione in cui l’autorizzazione produce direttamente i propri effetti, anche se l’attività autorizzata può avere riflessi più ampi.
art. 191 TFUE
Richiamato quale fondamento degli obiettivi europei di diffusione delle energie rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento energetico e contrasto ai cambiamenti climatici, incompatibili con una durata indeterminata dei procedimenti autorizzativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di Autorizzazione Unica per impianti di accumulo elettrochimico soggetti all’art. 9 del d.lgs. 190/2024, le scansioni temporali previste per la verifica della completezza documentale, la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione della conferenza impediscono che la durata del procedimento divenga indeterminata.
- L’amministrazione procedente ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento autorizzatorio tempestivamente avviato, quando siano decorsi i termini stabiliti dalla disciplina speciale e dall’art. 2 della l. 241/1990.
- L’elevato numero di procedimenti pendenti o l’insufficienza organizzativa dell’amministrazione non giustificano il superamento dei termini procedimentali e non possono essere posti a carico del privato istante.
- Ai fini della competenza territoriale del TAR, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto energetico produce effetti diretti nel territorio in cui l’impianto deve essere costruito; gli eventuali riflessi sulla rete o sul sistema energetico nazionale non spostano la competenza presso il TAR Lazio.
- La tutela avverso il silenzio consente al giudice amministrativo di dichiarare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione l’adozione di una determinazione espressa entro un termine assegnato dal giudice, senza predeterminarne il contenuto.
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