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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37755/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La società ricorrente aveva opposto un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un'esecuzione promossa da Equitalia Nord nei confronti di un debitore esecutato, nella quale essa figurava come terzo pignorato. In sede di merito aveva dedotto la nullità o invalidità delle notifiche degli atti antecedenti e prodromici all'ordinanza, la mancata idonea conoscenza del pignoramento e dell'obbligo di rendere la dichiarazione del terzo, nonché la mancata individuazione del credito pignorato e assegnato. Nel ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che il Tribunale di Treviso avesse annullato la medesima ordinanza; 2) e 3) violazione degli artt. 112 e 306 c.p.c., per non aver considerato le conclusioni dell'ente di riscossione, asseritamente equivalenti a rinuncia implicita; 4) e 5) violazione dell'art. 548 c.p.c. e delle norme sulle notificazioni e sulla riscossione esattoriale, per l'asserita invalidità delle notifiche che avrebbe impedito la conoscenza del procedimento; 6) violazione degli artt. 548, 549 e 507 c.p.c., per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in particolare la mancata individuazione del credito pignorato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la ricorrente aveva prodotto e notificato una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Biella che aveva revocato la sentenza impugnata nel presente giudizio, con conseguente venir meno dell'utilità concreta della decisione di cassazione. Ha escluso che potesse applicarsi l'art. 372 c.p.c. in senso ostativo, poiché il documento attestante la successiva formazione del giudicato è rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere per mancanza di desistenza della controricorrente. Le spese sono state compensate e non è stato posto il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la proposta del relatore nell'iter camerale dell'ordinanza

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulle conclusioni della controparte

  • art. 306 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta rinuncia implicita o desistenza del processo

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla dichiarazione del terzo e sulla disciplina dell'esecuzione presso terzi

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    richiamati in relazione alla dedotta invalidità delle notificazioni

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di accertamento dell'obbligo del terzo

  • art. 507 c.p.c.

    richiamato nei motivi quale norma processuale asseritamente violata

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla disciplina della riscossione esattoriale e delle notificazioni

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla disciplina della riscossione esattoriale

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte ha escluso che limiti la produzione del documento attestante la successiva formazione del giudicato, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile nel caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, intervenga un giudicato che elimini l'utilità concreta della decisione richiesta.
  • Il documento che attesta la successiva formazione del giudicato può essere prodotto in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché non concerne il merito della controversia ma l'ammissibilità del ricorso e la persistente utilità della pronuncia.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in mancanza di una chiara desistenza della parte controricorrente.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una causa sopravvenuta, non opera automaticamente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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