Cassazione Civile, Ordinanza n. 37755/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La società ricorrente aveva opposto un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un'esecuzione promossa da Equitalia Nord nei confronti di un debitore esecutato, nella quale essa figurava come terzo pignorato. In sede di merito aveva dedotto la nullità o invalidità delle notifiche degli atti antecedenti e prodromici all'ordinanza, la mancata idonea conoscenza del pignoramento e dell'obbligo di rendere la dichiarazione del terzo, nonché la mancata individuazione del credito pignorato e assegnato. Nel ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che il Tribunale di Treviso avesse annullato la medesima ordinanza; 2) e 3) violazione degli artt. 112 e 306 c.p.c., per non aver considerato le conclusioni dell'ente di riscossione, asseritamente equivalenti a rinuncia implicita; 4) e 5) violazione dell'art. 548 c.p.c. e delle norme sulle notificazioni e sulla riscossione esattoriale, per l'asserita invalidità delle notifiche che avrebbe impedito la conoscenza del procedimento; 6) violazione degli artt. 548, 549 e 507 c.p.c., per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in particolare la mancata individuazione del credito pignorato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la ricorrente aveva prodotto e notificato una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Biella che aveva revocato la sentenza impugnata nel presente giudizio, con conseguente venir meno dell'utilità concreta della decisione di cassazione. Ha escluso che potesse applicarsi l'art. 372 c.p.c. in senso ostativo, poiché il documento attestante la successiva formazione del giudicato è rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere per mancanza di desistenza della controricorrente. Le spese sono state compensate e non è stato posto il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore nell'iter camerale dell'ordinanza
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulle conclusioni della controparte
art. 306 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta rinuncia implicita o desistenza del processo
art. 548 c.p.c.
richiamato nei motivi come norma sulla dichiarazione del terzo e sulla disciplina dell'esecuzione presso terzi
artt. 137 e seguenti c.p.c.
richiamati in relazione alla dedotta invalidità delle notificazioni
art. 549 c.p.c.
richiamato nei motivi in tema di accertamento dell'obbligo del terzo
art. 507 c.p.c.
richiamato nei motivi quale norma processuale asseritamente violata
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione alla disciplina della riscossione esattoriale e delle notificazioni
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione alla disciplina della riscossione esattoriale
art. 372 c.p.c.
la Corte ha escluso che limiti la produzione del documento attestante la successiva formazione del giudicato, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile nel caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, intervenga un giudicato che elimini l'utilità concreta della decisione richiesta.
- Il documento che attesta la successiva formazione del giudicato può essere prodotto in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché non concerne il merito della controversia ma l'ammissibilità del ricorso e la persistente utilità della pronuncia.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in mancanza di una chiara desistenza della parte controricorrente.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una causa sopravvenuta, non opera automaticamente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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