Sentenza n. 19/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Autorizzazione Paesaggistica prot. 58288 del 30 gennaio 2025, con cui il Comune di Bologna ha rilasciato al sig. Federico Greco l’assenso alla demolizione e ricostruzione in altro lotto di un edificio residenziale situato in Via Gaibola n. 11/4 ai sensi dell’art. 146 Cod. Beni Culturali e Paesaggio; - del Parere favorevole prot. 2126 del 23 febbraio 2025, rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l’intervento de quo; - della “Proposta di provvedimento” e della “Relazione Illustrativa” predisposte dal Comune di Bologna il 13 gennaio 2025 in relazione all’intervento de quo e trasmesse alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 7, Cod. Beni Culturali e Paesaggio; - del Parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 5 dicembre 2024, atto non noto, ma citato per estratto nell’atto sub a); - di tutti gli altri atti e pareri istruttori della citata pratica di autorizzazione paesaggistica, ad oggi ignoti e per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Bologna al sig. Federico Greco per realizzare il progetto di intervento in questione, atto ad oggi ignoto e dei pareri ed atti istruttori del citato p.d.c., ad oggi ignoti al pari dei relativi elaborati; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del permesso di costruire senza numero di protocollo datato 27 marzo 2025, e comunicato il 16 giugno 2025, che ha assentito l’intervento del sig. Federico Greco in Via di Gaibola n. 10/4 a Bologna; - degli atti istruttori compiuti dal Comune in relazione al citato permesso di costruire, ad oggi non noti; - della Azione 01k, paragrafo n. 0039 del PUG, adottata con delibera C.C. n. 125 del 7.12.2020 e vigente al momento del rilascio del p.d.c. 18.2.2021; - dell’art. 21 del RUE, vigente alla data del 18.2.2021, nella parte censurata con i motivi di ricorso; - dell’art. 70, comma 3 del RUE, nella parte censurata con i motivi di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova autorizzazione paesaggistica e nuovo permesso di costruire relativi alla demolizione e ricostruzione, con traslazione del sedime, di un edificio condonato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nuova autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune dopo l’annullamento giudiziale della precedente autorizzazione e del permesso di costruire, deducendo violazione della partecipazione procedimentale nella riedizione del potere, violazione dell’art. 131 del d.lgs. n. 42/2004, illogicità e difetto dei presupposti della valutazione paesaggistica, nonché illegittimità derivata del permesso di costruire. Con motivi aggiunti hanno contestato il nuovo permesso di costruire sotto plurimi profili: possibilità di demolire e ricostruire un edificio condonato con incremento volumetrico; mancata applicazione del regime di salvaguardia relativo a strumenti urbanistici adottati; errato calcolo del volume; difetto di motivazione e istruttoria per omessa verifica della compatibilità con il PUG; violazione dell’art. 70 del RUE quanto alla traslazione del sedime e alla deroga a sagoma e sedime; illegittimità dell’art. 70, comma 3, del RUE, dell’Azione 01k del PUG e dell’art. 21 del RUE per contrasto con la disciplina sovraordinata. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis della l.r. n. 15/2013. Il controinteressato ha eccepito, tra l’altro, carenza di interesse, tardività e mancata notifica ad alcune amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all’autorizzazione paesaggistica, ha escluso la violazione della partecipazione, rilevando che i ricorrenti erano stati informati e posti in condizione di intervenire e che le loro contestazioni erano comunque già note all’amministrazione. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione paesaggistica, fondata sulla collocazione della nuova costruzione a circa due metri sotto il piano di campagna di Palazzo Vallisi, sull’assenza di reciproca intervisibilità significativa, sulle caratteristiche formali e materiali dell’edificio e sul suo coerente inserimento nel contesto collinare. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto non esercitabile in assenza di irrazionalità o illogicità manifeste, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale. È stato inoltre escluso il difetto dei presupposti, anche considerando che i ricorrenti avevano realizzato una lottizzazione a distanza inferiore dal Palazzo. Il TAR ha qualificato la nuova autorizzazione come coerente riedizione della funzione in esecuzione del precedente giudicato, limitato alla mancata considerazione della presenza del bene culturale. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto coperta da giudicato la legittimazione dei ricorrenti, già riconosciuta nel precedente contenzioso, mentre ha considerato tempestiva l’impugnazione del nuovo permesso di costruire, la cui lesività era stata conosciuta il 23 aprile 2025. Ha però distinto tra censure già dedotte nel precedente giudizio e non esaminate, che non erano precluse e dovevano essere riesaminate, e censure nuove riferite a profili del precedente permesso già conoscibili, dichiarandole tardive o inammissibili. In particolare, sono state ritenute tardive le contestazioni relative all’edificio condonato, al regime di salvaguardia, al calcolo del volume e alla compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati, poiché riguardavano caratteristiche già presenti nel permesso originario e non modificate dal nuovo titolo. Sono state invece esaminate le censure relative all’art. 70, comma 3, del RUE, già tempestivamente dedotte nel precedente giudizio ma assorbite. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima la traslazione del sedime, poiché l’edificio originario ricadeva in fascia di rispetto stradale e in area di dissesto idrogeologico. Ha interpretato il termine “lotto” come riferito all’intero compendio proprietario inserito nel medesimo ambito urbanistico, non necessariamente a una singola particella. Ha inoltre ritenuto che la nuova localizzazione fosse giustificata da ragioni paesaggistiche e di riduzione del consumo di suolo, anche in relazione all’eliminazione di nuove strade e alla vicinanza ad aree già antropizzate. Ha escluso il contrasto con l’art. 29 del PSC, qualificandone la previsione come di massima e ritenendo che il divieto riguardasse nuovi edifici abitativi su fondi agricoli privi di edifici, non il recupero e la traslazione di edifici esistenti disciplinati dal RUE. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, nella misura di euro 2.000 per ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica; la nuova autorizzazione è stata ritenuta correttamente adottata dopo il riesame conseguente al precedente annullamento.
art. 131 d.lgs. 42/2004
La valutazione di compatibilità paesaggistica è stata ritenuta adeguatamente motivata e immune da illogicità manifeste.
art. 112, comma 5, c.p.a.
Ha consentito il giudizio di chiarimenti sulla corretta esecuzione del precedente giudicato, individuando la necessità di riesaminare l’istanza secondo la disciplina vigente al momento della sua presentazione.
art. 10-bis, comma 1, l.r. n. 15/2013
È stato richiamato quale fondamento della possibilità di interventi di ristrutturazione pesante, anche con modifica di sedime e sagoma, su edifici condonati; la relativa censura è stata dichiarata tardiva.
art. 70, comma 3, NTA del RUE
Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree indicate nel punto più vicino all’edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
La disposizione consente traslazione e modifica della sagoma quando ricorrano le condizioni relative a fasce di rispetto o aree di dissesto; il lotto può coincidere con l’intero compendio proprietario sottoposto alla medesima disciplina.
art. 29, comma 3, PSC
Il Rue disciplinerà le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente ... escludendo comunque la possibilità di realizzare nuovi edifici ad uso abitativo su fondi agricoli che ne siano sprovvisti.
La norma è stata qualificata come previsione di massima e interpretata nel senso che vieta nuovi edifici abitativi su fondi agricoli privi di edifici, senza impedire il recupero e la traslazione di edifici esistenti secondo il RUE.
art. 28, comma 3, PSC
Le indicazioni del PSC relative a localizzazione, indici, modalità di intervento e parametri urbanistico-edilizi costituiscono riferimenti di massima, la cui puntuale definizione è rimessa agli strumenti operativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è annullato per uno specifico vizio e l’amministrazione riesercita il potere emendando quel solo vizio, il nuovo atto costituisce riedizione vincolata e non un esercizio integralmente nuovo della funzione; le censure relative a profili già conoscibili e non tempestivamente dedotte contro l’atto originario non possono essere proposte per la prima volta contro il nuovo atto meramente confermativo.
- Nel giudizio amministrativo il giudicato si forma sui capi della sentenza che decidono i motivi e non sulle censure rimaste assorbite; queste ultime possono essere riproposte contro il nuovo provvedimento adottato in esecuzione del giudicato, purché siano state tempestivamente dedotte nel precedente giudizio.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica, espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento o carenza istruttoria; non è sufficiente contrapporre alla valutazione dell’amministrazione una diversa lettura dell’incidenza dell’intervento sul paesaggio.
- Una disciplina urbanistica che consente la traslazione di un edificio esistente per sottrarlo a fasce di rispetto o ad aree di dissesto può essere applicata anche quando la nuova collocazione ricada su una diversa particella dello stesso compendio proprietario sottoposto alla medesima disciplina urbanistica, se la scelta è sorretta da ragioni di sicurezza, inserimento paesaggistico e riduzione del consumo di suolo.
- Una previsione del piano strutturale qualificata dallo stesso strumento come riferimento di massima non impedisce la disciplina più puntuale contenuta nel regolamento urbanistico-edilizio, purché quest’ultima riguardi il recupero di edifici esistenti e non introduca nuovi edifici abitativi su fondi agricoli che ne siano privi.
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