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Sentenza

Sentenza n. 6543/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione Dirigenziale n. rep. QI/3212/2024 del 26/11/2024, n. prot. QI/234361/2024 del 26/11/2024, notificata a mezzo pec in data 22/01/2025, con la quale è stata comunicata la reiezione dell’istanza di condono prot. 0/551107 sot. 0 del 9/12/2004 – abuso in Via delle Quattro Fontane, 149 – Roma; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello gravato, ancorché non noto, comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202504645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di soppalchi e di una pensilina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, locataria e gestore dell’immobile alberghiero, ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale, fondato sulla mancata produzione di una relazione descrittiva e dello stato delle opere nonché della dichiarazione ICI relativa al 2003, richieste dall’amministrazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, del contraddittorio procedimentale e degli obblighi di motivazione e istruttoria, poiché il preavviso di rigetto era stato notificato alla proprietaria anziché alla società che aveva presentato l’istanza di condono. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sul condono edilizio e il travisamento dei fatti, sostenendo che la documentazione richiesta, inclusa la relazione asseverata sullo stato delle opere, fosse già stata depositata. Con il terzo motivo ha invocato la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine biennale, assumendo la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto. Con il quarto e il quinto motivo ha denunciato la contraddittorietà dell’azione amministrativa, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento e imparzialità.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il TAR ha accertato che la dichiarazione ICI relativa al 2003, con i bollettini richiesti, non era mai stata depositata nel procedimento, circostanza riconosciuta anche dalla ricorrente. Sono stati quindi respinti i motivi fondati sulla pretesa completezza documentale, sul travisamento dei fatti, sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa, sulla violazione del legittimo affidamento e sulla formazione del silenzio-assenso, poiché quest’ultimo presuppone la completezza della documentazione, nella specie mancante. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa al preavviso di rigetto, notificato alla proprietaria anziché alla società istante. Tale omissione ha impedito alla ricorrente di presentare osservazioni, anche per rappresentare l’impossibilità di produrre un documento non nella propria disponibilità. Il diniego è stato pertanto annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza e che deve poter esercitare effettivamente il contraddittorio procedimentale; la comunicazione a un soggetto diverso, quale il proprietario dell’immobile, non consente all’istante di presentare osservazioni utili e rende illegittimo il provvedimento conclusivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato tra le norme poste a fondamento della censura di difetto di motivazione, ma la decisione non sviluppa un’autonoma statuizione su tale profilo.

  • art. 32 l. 326/2003

    È invocato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina del condono edilizio; la decisione esclude che la documentazione necessaria fosse completa.

  • l.r. Lazio 12/2004

    È richiamata dalla ricorrente nel motivo relativo alla documentazione del condono; il TAR ha ritenuto non dimostrata la completezza documentale.

  • art. 35 l. 47/1985

    Il silenzio-assenso non può perfezionarsi in assenza della completezza della documentazione necessaria all’esame dell’istanza di condono.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati in relazione ai dedotti difetti di motivazione, alla contraddittorietà dell’azione amministrativa e ai principi di buon andamento e imparzialità; tali censure sono state ritenute infondate quanto alla pretesa completezza documentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, il preavviso di rigetto deve essere notificato al soggetto che ha presentato l’istanza, anche se non è proprietario dell’immobile; la comunicazione al solo proprietario non assicura all’istante l’effettivo esercizio del contraddittorio procedimentale.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 sussiste quando l’istante non è posto in condizione di presentare osservazioni sulle ragioni ostative all’accoglimento della domanda, anche al fine di rappresentare l’indisponibilità di un documento richiesto dall’amministrazione.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la completezza della documentazione necessaria; la mancata produzione di un documento richiesto impedisce la formazione del titolo tacito.
  • L’annullamento del diniego per violazione del contraddittorio procedimentale non comporta il riconoscimento del diritto al condono né la formazione del silenzio-assenso, ma lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione all’esito della riedizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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