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Sentenza

Sentenza n. 2495/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per euro 1.000, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 384/2025 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 17 dicembre 2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta docente previsto dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, mediante accreditamento di euro 1.000, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e gli ulteriori presupposti di proponibilità dell’azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma spettante a titolo di carta docente, comprensiva degli accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la disposizione processuale applicata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, ritenuto rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, benché riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione soccombente, con facoltà di delega, e può operare senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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