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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnazione presentata dal PM avesse i connotati di un atto di appello, volto a sindacare il merito della decisione, e pertanto non fosse convertibile né procedibile come ricorso per cassazione. Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata disposta e la sentenza di assoluzione resta efficace.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugna la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese per il reato di lesioni, deducendo vizio di valutazione degli elementi di prova e carenza di motivazione. Si censurava in particolare che il giudice avrebbe dato valore insufficiente alle dichiarazioni della persona offesa e ad altri elementi (dichiarazioni dei figli, filmato di videosorveglianza, certificato del pronto soccorso), mentre, secondo il PM, le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole fondare la responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 (lett. e)) e comma 2-bis

    La Corte ricorda che l'art. 606 comma 1 elenca i motivi di ricorso per cassazione (inclusa la lett. e) su contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e che il comma 2-bis limita i motivi proponibili avverso le sentenze d'appello per i reati di competenza del giudice di pace. Per le sentenze inappellabili del giudice di pace il PM può proporre ricorso per cassazione con tutti i motivi dell'art. 606, mentre contro le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace è ammesso il ricorso per cassazione solo per i motivi previsti dal comma 1, lett. a), b) e c).

  • d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (art. 36 e art. 39-bis)

    Disposizioni organizzative che disciplinano i mezzi di impugnazione del PM contro le decisioni del giudice di pace: l'art. 36 prevede la possibilità di appello o ricorso per cassazione a seconda dei casi; l'art. 39-bis (come modificato) coordina i limiti del ricorso per cassazione rispetto all'art. 606 c.p.p.

  • d.lgs. n. 11 del 2018

    introduzione del comma 2-bis all'art. 606 c.p.p.

    Ha circoscritto i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, riducendo i motivi proponibili rispetto all'impianto precedente.

Massime di principio

  • Verificare sempre se la sentenza impugnata è appellabile: se è inappellabile (es. molte sentenze del giudice di pace) il PM può ricorrere per cassazione e potrà dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Scegliere il mezzo di impugnazione corretto: un atto che in sostanza sindaca il merito ma sia proposto con mezzo difforme rispetto a quello consentito può essere dichiarato inammissibile se emerge la volontà intenzionale di usare il mezzo non consentito.
  • Nel presentare ricorso per cassazione evitare di riformulare una normale impugnazione di merito: i motivi devono essere inquadrati nelle censure ammesse dall'art. 606 (vizi di diritto, di motivazione, violazione di norme, ecc.), non in una rivalutazione fattuale non consentita.
  • Quando si contestano valutazioni probatorie (es. valutazione delle dichiarazioni della persona offesa), calibrare le censure in termini di vizio di motivazione o di criterio di valutazione applicato dal giudice, piuttosto che riproporre integralmente la ricostruzione probatoria del merito.
  • La conversione automatica dell'impugnazione nel mezzo corretto non è scontata: se l'atto dimostra chiaramente la volontà di avvalersi di un rimedio non consentito, l'impugnazione può essere ritenuta inammissibile.
  • In caso di dubbi procedurali consultare tempestivamente l'ufficio superiore di Procura o il servizio legale per definire correttamente il tipo di gravame e le relative argomentazioni.

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