Cassazione Penale, Sentenza n. 21648/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.U.P. che aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero ritenendo che la condotta originariamente contestata come favoreggiamento (art. 378 c.p.) dovesse essere ricondotta, per le risultanze investigative, al concorso in illecita detenzione di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore ha dedotto abnormità del provvedimento sotto il profilo strutturale e funzionale, sostenendo che il giudice avrebbe in realtà introdotto una valutazione sul merito della imputazione, fatto regredire il procedimento alle indagini preliminari e di fatto emesso una pronuncia assorbente senza sentenza d'assoluzione, sottraendo al PM i rimedi impugnatori ordinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice può attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto (ius variandi / emendatio libelli) in ogni stato e grado del procedimento senza che ciò incida sull'esclusivo potere del Pubblico Ministero di modificare formalmente l'imputazione. Ha confermato la legittimità dell'uso analogico dell'art. 521 c.p.p. per disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero al fine di consentire il nuovo esercizio dell'azione penale con la corretta qualificazione del fatto; non è stata riscontrata abnormità strutturale o funzionale del provvedimento impugnato. Pertanto l'ordinanza del G.U.P. è considerata regolare e il ricorso del Procuratore è stato respinto (inammissibile).
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Norma che disciplina il favoreggiamento personale; nel caso è la qualificazione originaria attribuita dal PM alla condotta materiale.
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato; il G.U.P. ha ritenuto applicabile questa norma con riferimento alla illecita detenzione di stupefacenti
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; il G.U.P. ha ritenuto che le risultanze indicassero questa fattispecie, in concorso, anziché il favoreggiamento.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma formale prevista per la fase dibattimentale sulla restituzione degli atti al PM; la Corte ammette un'applicazione analogica anche in altre fasi per consentire la regressione del procedimento quando il giudice ritiene più aderente una diversa qualificazione.
artt. 423, 424 e 516 cod. proc. pen.
artt. 423, 424 e 516 cod. proc. pen.
Richiamate nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la distinzione tra "fatto diverso" e "fatto nuovo" e sulle garanzie procedurali; la Corte segnala che le diverse interpretazioni garantiscono comunque l'adeguatezza dell'imputazione al fatto.
Massime di principio
- Il giudice, anche nelle fasi non definitive, può procedere a una diversa qualificazione giuridica dei fatti (ius variandi / emendatio libelli) se ritenuta più aderente alle risultanze investigative.
- L'art. 521 c.p.p., pur previsto per la fase dibattimentale, può essere applicato in via analogica da G.U.P. o G.I.P. per disporre la restituzione degli atti al PM e consentire la regressione del procedimento quando ciò è necessario per riqualificare l'imputazione.
- La facoltà del giudice di riclassificare il fatto non sovverte il potere esclusivo del Pubblico Ministero di modificare formalmente l'imputazione e di procedere a nuova contestazione; la restituzione degli atti è lo strumento idoneo a consentire tale intervento del PM.
- Per configurare l'abnormità del provvedimento occorre che il giudice imponga al PM un adempimento che renda nullo l'atto futuro o che lo ponga "al di fuori" dei limiti consentiti; la semplice regressione per perfezionare l'imputazione non è abnormità.
- Se il giudice ritiene che la descrizione materiale della condotta sia quella effettiva ma necessiti diversa inquadratura giuridica, la strada corretta è la restituzione degli atti al PM per il nuovo esercizio dell'azione, e non l'accoglimento dell'obiezione di abnormità.
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