Cassazione Penale, Sentenza n. 27401/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la condanna per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si era fondata unicamente sul cd. "spesometro" senza accertamenti sui conti correnti o accessi in loco; 2) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 4, 5 e 10 del medesimo decreto, poiché l'imputato aveva un ruolo meramente formale e non aveva la disponibilità della documentazione societaria; 3) inammissibilità dello spesometro come prova autonoma; 4) illogicità della motivazione riguardo all'art. 10, avendo il ricorrente dichiarato di non aver mai avuto la documentazione contabile; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ritenendo la motivazione della Corte di appello carente rispetto alla censura circa l'uso esclusivo dello "spesometro"; per tale capo ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Per il resto (art. 5 e art. 10) il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le sentenze di merito avessero fornito motivazioni solide, valorizzando lo spesometro integrato da questionari e documentazione raccolta presso controparti per provare l'esistenza e la consistenza dei rapporti commerciali e per ricavare prova della documentazione contabile e del suo occultamento/distruzione con dolo specifico.
Norme richiamate
d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
L'art. 4 (omessa presentazione della dichiarazione) non può essere accertato sulla base del solo "spesometro" se la motivazione non indica elementi ulteriori di riscontro; la sentenza di merito è stata annullata perché ha dato valutazioni generiche e non ha adeguatamente motivato rispetto alla censura di uso esclusivo dello spesometro
d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Per la fattispecie dell'art. 5 (dichiarazione infedele o analoghe violazioni dichiarative) la Corte ha ritenuto ammissibile e idoneo l'uso dello "spesometro integrato" insieme a questionari e documentazione fornita da terzi per dimostrare omissioni dichiarative e superare la soglia di punibilità
d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
L'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) può essere provato con riscontri esterni (documenti prodotti da controparti, questionari, altri elementi) che attestino l'esistenza della documentazione e la successiva condotta di occultamento/distruzione; le mere asserzioni difensive non documentate non sono sufficienti a contrastare tali evidenze
Massime di principio
- Lo "spesometro" può essere uno strumento probatorio valido se integrato e corroborato da altri riscontri (questionari, documentazione di terzi, elenchi di operazioni); tuttavia, la sua utilizzazione esclusiva richiede motivazione esauriente e non generica per evitare annullamento in sede di legittimità
- Per affermare la responsabilità (anche del legale rappresentante) non basta la qualifica formale: occorre dimostrare la disponibilità effettiva della documentazione o il concreto esercizio di disponibilità e la presenza del dolo specifico quando richiesto dalla fattispecie
- Le contestazioni di merito basate su rivalutazione dei fatti o su argomentazioni puramente probatorie non sono ammissibili in Cassazione; il rimedio è perseguibile solo quando vi siano vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche o carenti
- Se la difesa sostiene la mancata disponibilità dei documenti (es. perché in mano a terzi), è fondamentale produrre elementi probatori (comunicazioni, attestazioni, elementi probatori indiretti) che dimostrino l'impossibilità di accesso; dichiarazioni non documentate hanno scarso valore
- In caso di motivazione generica della sentenza di merito (soprattutto riguardo all'uso di strumenti informativi come lo spesometro) è possibile ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio; pertanto le impugnazioni devono ben circostanziare le carenze motivazionali
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