Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza resa dal Tribunale di Roma (9 gennaio 2013, irrevocabile 7 giugno 2013) con cui il ricorrente era stato condannato per furto. Il ricorrente ha prodotto quale "prova nuova" un certificato di attraversamento della frontiera e una carta di identità marocchina (n. G-374864) che attesterebbero la sua presenza in Marocco nel periodo 29 dicembre 2008 - 8 febbraio 2009, quindi assenza dall'Italia nella data del furto (8 gennaio 2009). Inoltre deduceva vizio di motivazione per il mancato esame di tali elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente effettuato il vaglio preliminare sull'idoneità astratta della "prova nuova" e che tale prova non fosse decisiva per ribaltare il giudicato. Motivazioni principali: possibilità di omonimie, la certificazione dei passaggi di frontiera si riferisce a persona identificata con carta G-374864 ma il ricorrente è risultato aver utilizzato in passato altri documenti (passaporto ceco indicato in registrazione d'albergo, altri passaporti prodotti), mancanza di titoli di viaggio o altri elementi concreti che colleghino inequivocabilmente quei transiti alla medesima persona; la solidità delle testimonianze e l'identificazione in albergo con passaporto ceco prevalgono sulla documentazione nuova. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi del ricorso di cassazione; qui applicato per valutare la forma dei motivi presentati.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il gravame per violazione di legge; adottato dal ricorrente per censurare la valutazione della nuova prova, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata o inammissibile.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il gravame per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e logica.
art. 630 cod. proc. pen.
Norma sulla revisione: la Corte territoriale ha valutato i presupposti di ammissibilità e rilevanza della prova nuova ai sensi di questa normativa.
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti della revisione e relative procedure; richiamata nel rigetto dell'istanza di revisione.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede casi di revisione legati a nuove prove decisive; la Corte ha ritenuto che la prova portata non raggiungesse tale carattere di decisività.
art. 614 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale alla trattazione del ricorso; citata in relazione al rinvio a nuovo ruolo e modalità di trattazione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e art. 7, comma 1, d.l. 105/2021
Norme emergenziali che hanno disciplinato e prorogato modalità di trattazione delle udienze senza intervento delle parti; rilevanti per la trattazione del ricorso in udienza senza intervento.
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Prevede condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000,00.
Massime di principio
- La revisione fondata su "prove nuove" richiede che tali elementi siano, anche astrattamente, idonei a ribaltare il giudicato considerandoli insieme al resto del materiale probatorio; non è sufficiente l'elemento isolato privo di collegamenti probatori concreti.
- Le attestazioni di passaggi di frontiera o documenti stranieri vanno accompagnati da elementi che colleghino inequivocabilmente quei transiti alla stessa persona (es. titoli di viaggio intestati, continuità documentale, corrispondenze anagrafiche) per essere decisive.
- La possibilità di omonimia e l'esistenza di più documenti d'identità in capo allo stesso soggetto riducono il valore decisivo di semplici registrazioni di ingresso/uscita; il giudice valuta la solidità complessiva delle prove (testimonianze, identificazioni in luogo del reato, documenti esibiti in altri momenti processuali).
- Il giudice di merito compie un vaglio preliminare sull'idoneità astratta delle nuove prove ma non può anticipare la decisione di merito: questo vaglio serve a filtrare istanze manifestamente infondate o irrilevanti.
- Chi propone istanza di revisione deve predisporre una documentazione completa e collegata che renda improbabile ogni alternativa (es. omonimia, uso di documenti diversi) per evitare il rigetto per carenza di forza probatoria.
- Un ricorso mal fondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è necessario valutare realisticamente la forza probatoria delle nuove prove prima di proporre la revisione.
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