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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo rigetto della richiesta di annullamento in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Mantova, nonché il successivo rigetto della richiesta di annullamento in autotutela. Nel precedente esame cautelare, il TAR aveva rilevato che l’Amministrazione non aveva dimostrato la notifica al ricorrente né della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, né del provvedimento di revoca. Il ricorrente era inoltre entrato in Italia successivamente all’adozione della revoca. Ne era stata quindi ravvisata la violazione del contraddittorio procedimentale. Il TAR aveva disposto il remand, ordinando alla Prefettura di riaprire il procedimento, assegnare al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre la documentazione mancante, esaminare tale documentazione e adottare un nuovo provvedimento.

La decisione

In ottemperanza al remand disposto dal TAR, la Prefettura ha convocato il ricorrente, ha acquisito la documentazione da lui prodotta, l’ha ritenuta completa e adeguata e ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca del nulla osta. Poiché l’Amministrazione ha così eliminato l’atto impugnato e soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    null

  • art. 7 l. 241/1990

    null

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere comunicato l’avvio del procedimento e il provvedimento finale al destinatario, sussiste una lesione del contraddittorio procedimentale, soprattutto se il destinatario non si trovava ancora nel territorio nazionale al momento dell’adozione degli atti.
  • In presenza di una violazione del contraddittorio procedimentale, il giudice amministrativo può disporre il remand, ordinando all’amministrazione di riaprire il procedimento, consentire la produzione documentale dell’interessato e rivalutare la posizione mediante un nuovo provvedimento.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, adottato dall’amministrazione in esecuzione del remand giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere quando elimina l’atto e soddisfa la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite quando la riedizione del potere e l’eliminazione dell’atto impugnato conseguono all’iniziativa processuale del ricorrente e agli ordini impartiti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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