Cassazione Civile, Ordinanza n. 02725/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affiliato)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affiliazione commerciale finalizzato alla rivendita di prodotti e servizi di telefonia, stipulato nell’ottobre 2017. Il tribunale aveva rigettato la domanda dell’affiliata volta a ottenere la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, dichiarando risolto il contratto e condannando la concedente al pagamento di euro 132.697,00 a titolo di risarcimento. La società concedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1463 c.c., 12.2 del contratto di franchising e 3 L. 129/2004, sostenendo di essersi trovata costretta a recedere per la mancata disponibilità del locale commerciale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto provata, senza adeguato riscontro, la stipulazione di un contratto di locazione sul medesimo punto vendita con altro affiliato; 3) violazione degli artt. 2697, 2056 e 1226 c.c., per avere la corte riconosciuto e liquidato il danno da perdita di guadagno senza prova sufficiente e con indebita liquidazione equitativa. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta prova documentale di un contratto di sublocazione di ramo d’azienda relativo al locale del centro commerciale Torrino, sostenendo che il documento richiamato non fosse mai stato sottoscritto da essa.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, prima dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia al controricorso con ricorso incidentale. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è applicabile estensivamente o analogicamente all’ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 1463 c.c.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta/risoluzione, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia.
art. 12.2 del contratto di franchising
Richiamato dalla ricorrente principale come clausola contrattuale asseritamente rilevante ai fini del recesso/risoluzione; non scrutinato nel merito per estinzione del giudizio.
art. 3 L. n. 129/2004
Richiamato dalla ricorrente principale come norma sulla disciplina dell'affiliazione commerciale; non oggetto di decisione nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla prova dei fatti costitutivi (locazione del medesimo punto vendita, sottoscrizione del contratto, prova del danno); la Corte non lo ha applicato al merito per l'estinzione del giudizio.
art. 2056 c.c.
Richiamato nel motivo sulla liquidazione del danno, in combinato con l'art. 1226 c.c.; non esaminato nel merito.
art. 1226 c.c.
Richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno; non esaminato nel merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla valutazione della prova documentale; non esaminato nel merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla valutazione della prova documentale; non esaminato nel merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito di trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, con assorbimento dell'esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti se ricorrono le condizioni ritenute dal collegio.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile analogicamente all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia.
- Quando il giudizio si estingue prima della decisione sul merito, restano non scrutinate le censure fondate sulla violazione delle norme sostanziali e processuali dedotte dalle parti.
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