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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10219/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606, lett. c) c.p.p.) relativa alla mancata notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame (contestata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.). Il ricorrente deduce che, non essendo stato notificato l'avviso (la polizia giudiziaria annotò che il destinatario era in isolamento per motivi di sanità pubblica - Covid-19), sussisterebbe una nullità che avrebbe dovuto determinare l'annullamento del provvedimento che ha confermato gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la questione della mancata notifica costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, deve essere tempestivamente eccepita in sede di riesame; la difesa, sebbene abbia allegato nelle memorie l'omessa notifica, non ha però formalmente dedotto l'eccezione di nullità in udienza ma ha chiesto il differimento dell'udienza motivandolo con l'impedimento di salute dell'indagato. Quel comportamento è risultato incompatibile con la volontà di sollevare la nullità; pertanto la censura in cassazione è inammissibile e il vizio non è stato esaminato nel merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c)

    Norma invocata come motivo di ricorso per violazione di legge; utilizzata dal ricorrente per dedurre l'illegittimità procedurale derivante dalla mancata notifica.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma riguardante le nullità processuali per mancata notificazione o violazione del contraddittorio; la Corte l'ha interpretata in linea con la giurisprudenza che qualifica l'omessa notifica dell'avviso di riesame come nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta a decadenza se non eccepita tempestivamente.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Trento quale giudice del riesame che ha deciso sull'applicazione della misura cautelare.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma penale indicata rispetto al reato per il quale l'indagato era gravemente indiziato; citata in fatto come contesto dell'applicazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nella sede del riesame: se non sollevata, si perde la possibilità di dedurla in sede di legittimità.
  • La semplice annotazione della mancata notifica nelle memorie non sostituisce una formale eccezione di nullità in udienza; è necessario che la difesa formalizzi e verbalizzi l'eccezione per evitare la decadenza.
  • Una richiesta di differimento dell'udienza motivata da impedimenti personali (es. ragioni di salute) può essere considerata incompatibile con la volontà di dedurre una nullità processuale: partecipare al rito chiedendo rinvio non equivale a sollevare l'eccezione richiesta dalla norma.
  • Se la nullità fosse stata effettivamente sollevata e riconosciuta, l'effetto sarebbe stato di ottenere il rinvio della trattazione (e, potenzialmente, l'annullamento del provvedimento deciso in difetto di contraddittorio). La mancata deduzione comporta invece che il giudizio sulla regolarità del contraddittorio resti impregiudicato.
  • Prassi difensiva consigliata: al riscontro di mancata notifica, eccepire espressamente la nullità in udienza e farne verbalizzare la deduzione, chiedere comunque il differimento per consentire l'effettiva partecipazione dell'indagato, acquisire e conservare le prove delle tentate notifiche e delle condizioni che hanno impedito la consegna.

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