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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/987

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/987 della Commissione, del 30 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail violet de Cadours (DOP)]

Normativa europea32017R0987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Ail violet de Cadours" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Ail violet de Cadours".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione agricola e alimentare "Ail violet de Cadours", riconoscendola come DOP e registrandola nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ail violet de Cadours (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/987 della Commissione ha l’effetto di registrare la denominazione "Ail violet de Cadours" come denominazione di origine protetta nell’ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di qualità. L’adozione dell’atto segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Contesto normativo e presupposti

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica per l’iscrizione nel registro. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione conclude che la denominazione debba essere registrata.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Ail violet de Cadours" come DOP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intera Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

La denominazione "Ail violet de Cadours" è iscritta come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione, presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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