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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/913

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'impiego di un preparato di fumonisina esterasi, prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643), come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie avicole. L'autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell'EFSA, che ne ha riconosciuto la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e l'efficacia nella degradazione delle fumonisine nei mangimi contaminati. Il testo fissa inoltre condizioni d'uso, requisiti informativi e misure di protezione per gli operatori, richiamando la normativa UE sulle sostanze indesiderabili.

Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) per tutte le specie avicole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai fabbricanti/utilizzatori di additivi e premiscele per l'alimentazione animale nell'Unione europea. L'autorizzazione riguarda il preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643), classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale delle sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime, limitatamente alle specie avicole. L'uso è subordinato alle condizioni dell'allegato e alla conformità dei mangimi alla normativa UE sulle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi per specie avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione autorizza l'uso, come additivo per mangimi, di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) destinato a tutte le specie avicole. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e si fonda sulla valutazione favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto la capacità del preparato di degradare le fumonisine nei mangimi contaminati.

Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e considera che la domanda di autorizzazione sia stata presentata ai sensi dell'articolo 7, corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. Il regolamento precisa che la valutazione ha dimostrato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento quadro, rendendo pertanto opportuno concedere l'autorizzazione secondo le condizioni dell'allegato.

Oggetto dell'autorizzazione e classificazione dell'additivo

Il prodotto autorizzato è un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643), già autorizzato per dieci anni per i suini dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014. Nel presente atto il preparato è collocato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime". L'autorizzazione riguarda specificamente l'impiego nei mangimi destinati a tutte le specie avicole.

Sicurezza ed efficacia secondo l'EFSA

Nel parere del 18 ottobre 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato non presenta rischi per gli animali, per l'uomo o per l'ambiente. L'EFSA ha inoltre ritenuto che il preparato sia efficace nel degradare le fumonisine in mangimi contaminati destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole, e che tale conclusione sia estendibile a tutte le specie avicole. L'Autorità ha anche ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato positivamente il metodo di analisi elaborato dal laboratorio di riferimento.

Condizioni tecniche di impiego

L'allegato indica che l'additivo è costituito da un preparato contenente almeno 3 000 U/g. La dose minima indicata è pari a 15 U per kg di mangime completo con umidità al 12%, mentre la dose massima raccomandata è di 300 U/kg di mangime completo. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Requisiti di conformità dei mangimi e tutela degli utilizzatori

L'impiego del prodotto è ammesso solo in alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione sulle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, richiamata espressamente alla direttiva 2002/32/CE. Il regolamento impone inoltre agli operatori del settore mangimistico di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione respiratoria.

Metodo di analisi

Per la determinazione dell'attività della fumonisina esterasi è previsto un metodo HPLC-MS/MS, basato sulla quantificazione dell'acido tricarballilico liberato dall'azione dell'enzima sulla fumonisina B1 a pH 8,0 e a 30 °C. Il regolamento rinvia inoltre alle informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi.

Durata dell'autorizzazione, entrata in vigore e efficacia

Il periodo di autorizzazione si conclude il 19 giugno 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria degli additivi tecnologici e al gruppo funzionale delle sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime, è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Base giuridica e valutazione scientifica

L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo domanda presentata conformemente all'articolo 7 e verifica delle condizioni di autorizzazione dell'articolo 5. L'EFSA, nel parere del 18 ottobre 2016, ha ritenuto il preparato sicuro per salute animale, salute umana e ambiente e ne ha riconosciuto l'efficacia contro le fumonisine; non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.

Condizioni d'impiego e composizione

L'additivo è un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) con contenuto minimo di 3 000 U/g. È autorizzato per tutte le specie avicole con dose minima di 15 U/kg di mangime completo al 12% di umidità e dose massima raccomandata di 300 U/kg. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Metodo di analisi

La determinazione dell'attività della fumonisina esterasi deve essere effettuata mediante cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS), basata sulla quantificazione dell'acido tricarballilico liberato dall'azione enzimatica sulla fumonisina B1.

Obblighi per gli operatori e sicurezza

L'impiego dell'additivo è consentito solo in alimenti per animali conformi alla normativa UE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 19 giugno 2027.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalesostanze indesiderabili

Testo integrale

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