Regolamento (UE) 2017/912
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi, sulla base della valutazione favorevole dell'EFSA e della verifica delle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è limitata all'impiego come additivo tecnologico per l'insilaggio. L'allegato stabilisce la composizione del prodotto, il metodo di analisi, il tenore minimo in caso di uso non combinato, gli obblighi informativi e le misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il periodo di autorizzazione termina il 19 giugno 2027.
Autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 quando impiegato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda l'uso come additivo tecnologico, gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", con condizioni specifiche indicate nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, ha rilievo anche nel contesto dello Spazio economico europeo. È previsto un periodo di autorizzazione fino al 19 giugno 2027. Non emergono esclusioni soggettive o territoriali ulteriori, oltre alle condizioni d'impiego fissate nell'allegato.
Autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione autorizza l'uso del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l'utilità del preparato per migliorare la produzione di insilato.
Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure relativi agli additivi per mangimi, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha mostrato il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento di base.
Oggetto dell'autorizzazione e classificazione funzionale
L'additivo autorizzato è classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio". L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e opera secondo le condizioni tecniche e di impiego stabilite nell'allegato al regolamento.
Caratteristiche del prodotto e metodi di controllo
L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20753 e lo descrive come preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenente almeno 8 × 10^10 UFC per grammo di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29024. Ai fini del controllo sono previsti il conteggio nell'additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con MRS agar secondo EN 15787 e l'identificazione mediante PFGE.
Condizioni d'impiego, tenore minimo e istruzioni operative
Per tutte le specie animali non sono fissati limiti di età massima. L'allegato prevede che, in caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo sia pari a 5 × 10^7 UFC per kg di materiale fresco, per materiali facili e moderatamente difficili da insilare. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori e misure di prevenzione
Il regolamento richiama espressamente la necessità di prevenire i rischi per gli utilizzatori potenziali derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o ridurre al minimo i rischi, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell'apparato respiratorio.
Durata dell'autorizzazione ed efficacia
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 19 giugno 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.
Fondamento giuridico e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e il parere favorevole dell'EFSA del 6 dicembre 2016, che esclude effetti dannosi per animali, salute umana e ambiente e riconosce l'efficacia nel miglioramento della produzione di insilato.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20753 e lo descrive come preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenente almeno 8 × 10^10 UFC/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29024. Sono previsti come metodi di analisi il conteggio su MRS agar secondo EN 15787 e l'identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Ambito di impiego e tenore minimo
L'additivo è autorizzato per tutte le specie animali, senza indicazione di età massima. Per l'impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio è previsto un tenore minimo di 5 × 10^7 UFC/kg di materiale fresco, limitatamente ai materiali facili e moderatamente difficili da insilare.
Obblighi informativi e condizioni d'uso
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sono inoltre imposte misure di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori: gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali misure non bastano, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell'apparato respiratorio.
Periodo di autorizzazione
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 19 giugno 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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