Regolamento (UE) 2017/924
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/924 della Commissione, del 30 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell'ambito del regime di mercato dei prodotti agricoli. I valori sono stabiliti nell'allegato per singoli codici NC e paesi terzi di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari servono ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/924: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione necessari per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e prevede che la Commissione determini i valori forfettari all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Meccanismo di determinazione dei valori
Il considerando precisa che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento in commento è quindi uno strumento di aggiornamento puntuale dei valori, funzionale al corretto calcolo del prezzo di entrata nell'ambito del regime importativo degli ortofrutticoli.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, con indicazione dei paesi terzi interessati e del codice "ZZ" per le "altre origini". Tra i prodotti menzionati figurano, tra gli altri, quelli classificati ai codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Meccanismo di calcolo e aggiornamento
Il considerando richiama che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari fissati nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi di origine, tra cui, ad esempio, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, con valori differenziati per origini quali MA, TR, EG, AR, BR, CL, NZ, US, ZA e ZZ.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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