Regolamento (UE) 2017/904
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell'UE relativo alla Repubblica democratica del Congo, modificando l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. In particolare, aggiunge nove persone all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per il loro coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani e in atti connessi alla repressione politica e alla sicurezza interna nella RDC. Il provvedimento è immediatamente efficace dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, aggiungendo nove nominativi all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche già ricomprese nell'ambito delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005, con specifico riferimento all'allegato I bis relativo ai soggetti coinvolti in violazioni dell'embargo sulle armi e in gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'intervento non istituisce nuove misure autonome, ma aggiorna l'elenco sanzionatorio esistente.
Modifica dell'elenco sanzionatorio relativo alla Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive già istituito dal regolamento (CE) n. 1183/2005 nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per la Repubblica democratica del Congo. L'obiettivo è aggiornare l'allegato I bis, alla luce del deterioramento della situazione politica e della sicurezza nella RDC e delle gravi violazioni dei diritti umani richiamate nei considerando.
Contesto e base normativa
L'atto si fonda sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005. Nei considerando il Consiglio richiama: l'adozione del regolamento del 2005; il regolamento (UE) 2016/2230, adottato in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle violazioni dei diritti umani; le conclusioni del 6 marzo 2017 sulla situazione politica nell'RDC; il blocco nell'attuazione dell'accordo politico inclusivo del 31 dicembre 2016; e l'uso sproporzionato della forza in varie regioni del paese.
Oggetto dell'intervento
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. In concreto, il regolamento inserisce nove nuove persone nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. La designazione è motivata da responsabilità o coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, repressione violenta, arresti arbitrari, detenzioni, uso sproporzionato della forza e, in alcuni casi, crimini di guerra o sostegno a gruppi armati implicati in abusi.
Soggetti aggiunti all'elenco
I nominativi inseriti nell'allegato sono:
- Evariste Boshab, ex vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza;
- Gédéon Kyungu Mutanga;
- Alex Kande Mupompa, governatore del Kasaï Centrale;
- Jean-Claude Kazembe Musonda, ex governatore dell'Alto Katanga;
- Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media e portavoce del governo;
- Muhindo Akili Mundos, comandante della 31a brigata delle FARDC;
- Brigadier Generale Eric Ruhorimbere, vicecomandante della 21a regione militare;
- Ramazani Shadari, vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza;
- Kalev Mutondo, capo del Servizio di intelligence nazionale (ANR).
Per ciascun soggetto sono riportati elementi identificativi specifici, inclusi alias, date e luoghi di nascita, cittadinanza, documenti identificativi e, in alcuni casi, indirizzi o passaporti diplomatici. I motivi della designazione sono collegati, a seconda dei casi, a repressione delle manifestazioni, uso letale e sproporzionato della forza, arresti di oppositori e attivisti, repressione dei media, esecuzioni extragiudiziali, detenzioni e maltrattamenti, nonché al sostegno o alla conduzione di attività di gruppi armati responsabili di abusi.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell'inserimento di nove persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
Base giuridica e finalità della designazione
Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005. I considerando richiamano la gravità della situazione nella RDC, il blocco dell'attuazione dell'accordo politico inclusivo del 31 dicembre 2016, le violazioni dei diritti umani e l'uso sproporzionato della forza, giustificando l'ampliamento dell'elenco.
Nove nuovi soggetti designati
L'allegato inserisce nel regime restrittivo Evariste Boshab, Gédéon Kyungu Mutanga, Alex Kande Mupompa, Jean-Claude Kazembe Musonda, Lambert Mende, Muhindo Akili Mundos, Eric Ruhorimbere, Ramazani Shadari e Kalev Mutondo. Per ciascuno sono indicati dati identificativi essenziali, alias, nazionalità, e motivi della designazione, riconducibili a gravi violazioni o abusi dei diritti umani, repressione violenta, uso sproporzionato della forza, arresti arbitrari, detenzioni e ostacoli a una soluzione politica pacifica.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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