Ordinanza n. 27/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua, della Determinazione Dirigenziale n. 3000050 del 14.02.2025, emessa dalla Provincia di Macerata – Settore Gestione del Territorio e Ambiente – Servizio Bonifiche e VIA, recante "Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006" - Progetto di delocalizzazione dal bacino 2 al bacino 4 e progetto di ampliamento della cava in località La Mucchia, Comune di San Severino Marche (Mc); - in parte qua, della Determinazione del Comune di San Severino Marche n. 1144 del 14.11.2025, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione, e per l’annullamento del silenzio serbato dalla Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud, sull’istanza di autotutela presentata in data 28.02.2025 e trasmessa via PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria relativa al Provvedimento autorizzatorio unico per la delocalizzazione e l'ampliamento di una cava; determinazione comunale di approvazione della bozza di convenzione; silenzio regionale sull'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti relativi al Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 concernente la delocalizzazione dal bacino 2 al bacino 4 e l'ampliamento di una cava in località La Mucchia, nonché il silenzio serbato dalla Regione Marche sull'istanza di autotutela. Le questioni dedotte riguardano essenzialmente la quantificazione dell'indennità compensativa regionale, determinata in 25.000 euro per ettaro. La ricorrente ha rappresentato di essere disposta a corrispondere 14.709,67 euro per ettaro, evidenziando lo scostamento rispetto alla somma richiesta dalla Regione, pari complessivamente a 150.856,24 euro, e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Ha rilevato che le contestazioni sulla quantificazione dell'indennità compensativa sono di natura essenzialmente tecnica e richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare; tali questioni dovranno quindi essere esaminate nella sede di merito. Ha tuttavia ravvisato un attuale e rilevante periculum in mora, derivante dalla significativa differenza tra l'importo richiesto dalla Regione e quello che la ricorrente è disponibile a pagare. La domanda cautelare è stata pertanto accolta limitatamente a tale profilo: la Regione dovrà predisporre l'incasso provvisorio della somma di 215.643,76 euro, calcolata applicando 14.709,67 euro per ettaro a 14,66 ettari, con riserva di recuperare la differenza all'esito del giudizio. Con la medesima riserva, il Comune potrà procedere alla stipula della convenzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa del Provvedimento autorizzatorio unico oggetto di contestazione.
art. 55 c.p.a.
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali, accogliendola limitatamente agli effetti economici provvisori dell'indennità compensativa.
Massime di principio
- Quando le censure cautelari investono la quantificazione di un'indennità o di altro importo fondato su valutazioni essenzialmente tecniche, gli approfondimenti necessari possono essere riservati alla fase di merito se incompatibili con la cognizione sommaria propria del giudizio cautelare.
- La domanda cautelare può essere accolta limitatamente alla prevenzione del pregiudizio economico immediato, anche senza anticipare la decisione sulla legittimità della quantificazione contestata.
- In presenza di una rilevante differenza tra l'importo richiesto dall'amministrazione e quello che il ricorrente dichiara di poter corrispondere, il giudice può disporre l'incasso provvisorio della somma non controversa o ritenuta immediatamente praticabile, con riserva di recupero della differenza all'esito del giudizio di merito.
- La stipula di una convenzione amministrativa può essere consentita in via provvisoria, con riserva degli effetti economici e del recupero delle somme eventualmente dovute all'esito del giudizio.
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