Cassazione Civile, Ordinanza n. 07824/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo per difetto del requisito dell'urgenza e li aveva condannati alle spese. Con il primo motivo deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 697 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse correttamente valutato i presupposti dell'accertamento tecnico preventivo. Con il secondo motivo lamentavano violazione degli artt. 692 e ss., 90 e 93 c.p.c., assumendo che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non fosse prevista la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 696 c.p.c., anche se di rigetto, sono reclamabili ex art. 669-terdecies c.p.c. e non sono ricorribili per cassazione. In secondo luogo, ha affermato che, quando l'istanza di accertamento tecnico preventivo è rigettata per difetto dei presupposti, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare ai sensi dell'art. 669-septies, comma 2, c.p.c., applicando i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto l'ordinanza non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Non essendovi difese dell'intimata, non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 696 c.p.c.
I provvedimenti emessi in materia di accertamento tecnico preventivo non sono direttamente ricorribili per cassazione; il rigetto è soggetto al reclamo previsto per i provvedimenti cautelari.
art. 697 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella disciplina dell'accertamento tecnico preventivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 669-terdecies c.p.c.
È il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento di rigetto dell'accertamento tecnico preventivo, in luogo del ricorso per cassazione.
art. 669-septies, comma 2, c.p.c.
In caso di rigetto dell'istanza cautelare prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese del procedimento cautelare vanno regolate secondo i criteri generali della soccombenza e della compensazione.
art. 111 Cost.
Non consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'accertamento tecnico preventivo, perché provvedimento non definitivo nel senso rilevante per il ricorso straordinario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il provvedimento che rigetta un'istanza di accertamento tecnico preventivo è reclamabile con il rimedio cautelare previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. e non è immediatamente ricorribile per cassazione.
- Quando l'accertamento tecnico preventivo è rigettato per difetto dei presupposti, il giudice provvede in via definitiva sulle spese del procedimento cautelare, applicando i criteri di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
- L'ordinanza che definisce negativamente l'istanza cautelare antecedente al merito non integra di regola un provvedimento impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale tributaria
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