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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16757/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche e si risolvevano nella contestazione di accertamenti di fatto e valutazioni già adeguatamente esaminate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Le doglianze miravano a contestare gli elementi costitutivi del reato, anche sotto il profilo soggettivo, sostenendo in sostanza che l'allontanamento dal domicilio di restrizione fosse giustificato da ragioni addotte dalla difesa. Il ricorso censurava anche il diniego dell'attenuante comune di cui all'art. 61 n. 1 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito, che avevano esaminato e disatteso le giustificazioni dell'imputato con motivazione logica e coerente.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 1 c.p.

    richiamato come attenuante comune la cui applicazione è stata negata dai giudici di merito e contestata in ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a riproporre, in modo generico, questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie sotto il profilo della ricostruzione del fatto o dell'elemento soggettivo, se la motivazione di merito è coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
  • La doglianza sul diniego di un'attenuante non è ammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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