Cassazione Civile, Ordinanza n. 10297/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA 2008 di una società poi fallita. Nella dichiarazione 2008 era esposto un credito IVA complessivo, formato in parte da un’eccedenza del credito maturato nel 2007, anno per il quale la dichiarazione IVA non era stata presentata, e in parte da componenti dell’anno 2008. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’omessa dichiarazione del 2007 facesse perdere il diritto a portare in detrazione o a riportare nel 2008 il credito relativo a quell’annualità, emise avviso bonario e poi cartella di pagamento per il recupero del minor credito, oltre sanzioni e interessi. Il fallimento impugnò l’atto davanti al giudice tributario, ottenendo ragione in primo grado e poi in appello, dove venne affermato che l’omessa dichiarazione non impediva, a certe condizioni, il riconoscimento del credito IVA e che l’amministrazione doveva verificarne l’esistenza senza considerare l’omissione dichiarativa. L’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 19, 25 e 30 d.P.R. 633/1972; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR non avesse considerato l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento per l’anno 2008. Dopo il ricorso, il contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ex l. 197/2022 e di avere effettuato i pagamenti richiesti.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197 del 2022. In base all’art. 1, comma 198, della legge, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Invocato dall’Agenzia come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio nella verifica del credito IVA; la Corte non si pronuncia sul merito per l’estinzione del giudizio.
artt. 19, 25 e 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati nel primo motivo come disciplina del diritto alla detrazione e del credito IVA; la Corte non affronta il merito per sopravvenuta estinzione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove; nessuna decisione di merito per estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato quale parametro dei primi due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato quale parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per descrivere il controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 197 e 198
"le controversie definibili non sono sospese"; "il processo è dichiarato estinto"
La presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento dovuto determina l’estinzione del giudizio pendente in ogni stato e grado.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione del giudizio; la misura opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge per la lite pendente e di avere effettuato il pagamento dovuto, il processo va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera in caso di estinzione del processo.
- In presenza di estinzione per sopravvenuta definizione agevolata, restano assorbite le censure di violazione di legge, di errori nella valutazione probatoria e di omesso esame di fatti decisivi.
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