Cassazione Penale, Ordinanza n. 17335/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di un soggetto già destinatario di quattro sentenze di condanna irrevocabili ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quelle decisioni. La censura si fondava essenzialmente sull'assunto che il giudice dell'esecuzione non avesse valorizzato la almeno parziale omogeneità dei reati e la loro contiguità temporale. La Corte rileva però che tali doglianze sono formulate in modo generico e si risolvono nella pedissequa riproposizione di questioni già esaminate e respinte nell'ordinanza impugnata, la quale aveva spiegato che, pur a fronte di reati talvolta tipologicamente omologhi, le modalità di commissione erano radicalmente differenti, alcuni fatti apparivano frutto di deliberazioni occasionali, vi era un significativo intervallo temporale fra i reati e persino la distanza di due mesi tra gli ultimi due non assumeva rilievo, data l'eterogeneità degli illeciti e l'assenza di un collegamento tra le diverse risoluzioni criminose.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché meramente ripetitive di questioni già decise in senso sfavorevole dal giudice dell'esecuzione e non supportate da elementi nuovi idonei a incrinare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo generalità e altri dati identificativi quando ciò sia imposto dalla legge.
art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Ribadito l'obbligo di oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già definitivamente giudicati deve essere sorretta da elementi concreti e specifici, non da deduzioni generiche sulla mera omogeneità tipologica o sulla vicinanza temporale dei fatti.
- La continuazione non può essere riconosciuta quando il giudice accerti che i singoli reati presentano modalità esecutive radicalmente differenti, siano frutto di deliberazioni occasionali e risultino privi di un collegamento riconducibile a un medesimo disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già decise sfavorevolmente dal giudice di merito/esecuzione senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata e senza indicare elementi nuovi idonei a scardinarla.
- La sola contiguità temporale tra alcuni reati, specie se contenuta in un intervallo di breve durata, non è di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione, se il quadro complessivo rivela eterogeneità degli illeciti e autonomia delle risoluzioni criminose.
Come è indicizzato
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