Sentenza n. 1617/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e ai relativi accrediti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all’accredito delle somme relative agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi legali. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non risultava aver eseguito il giudicato. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la sentenza era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato considerato presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato, indicando gli atti e le prestazioni necessarie per la completa attuazione del titolo.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
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