Sentenza n. 929/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di avvio e definizione del procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza, perfezionata il 4 giugno 2024, relativa alla VIA statale per un impianto agrivoltaico di 53,34 MW da realizzarsi nei Comuni di Mazzarino, Butera e Gela. La documentazione completa è stata pubblicata sul portale ministeriale l’8 luglio 2024, con conseguente decorrenza dei termini procedimentali. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, sostenendo che erano inutilmente decorsi i termini massimi per la conclusione della VIA. Ha chiesto anche il rimborso del 50% degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha rilevato che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema, cui seguono 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Poiché la documentazione era stata pubblicata l’8 luglio 2024 e il termine era scaduto il 15 dicembre 2024 senza l’adozione di un provvedimento espresso, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile e permane anche in caso di inerzia della Commissione Tecnica o dell’amministrazione chiamata a esprimere il concerto; l’amministrazione deve adottare una determinazione espressa, di accoglimento o di diniego. È stato assegnato al MASE il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. Il MASE è stato inoltre condannato a rimborsare alla società il 50% degli oneri istruttori, pari a € 9.346,74, nonché alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. Il TAR ha precisato, con riguardo alla Regione siciliana, che le funzioni paesaggistiche e quelle relative al concerto del Ministero della Cultura per le VIA statali concernenti opere PNRR sono esercitate dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, ma tale profilo non elimina l’obbligo del MASE di definire il procedimento.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
Individua l’ambito dei progetti soggetti alla disciplina speciale accelerata della VIA PNRR-PNIEC.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA e la documentazione necessaria, la cui pubblicazione completa fa decorrere i successivi termini procedimentali.
art. 24, comma 1, d.lgs. 152/2006
dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA
Collega la decorrenza dei termini della procedura di VIA alla pubblicazione dell’avviso al pubblico.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni
Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, stabilisce un termine complessivo di 160 giorni: 130 giorni per l’istruttoria e lo schema e 30 giorni per il provvedimento finale. L’obbligo di concludere grava autonomamente sul MASE e non viene meno per l’inerzia di altri soggetti procedimentali.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede il rimborso del 50% degli oneri istruttori in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA; nel caso concreto il rimborso è stato liquidato in € 9.346,74.
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Attribuisce alla Regione siciliana competenze in materia di tutela del paesaggio, esercitate tramite le strutture regionali competenti.
art. 1 d.P.R. n. 637/1975
Costituisce norma di attuazione dello Statuto speciale siciliano in materia di tutela del paesaggio.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- L’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso è autonomo e non eludibile; esso permane anche quando la Commissione Tecnica non abbia predisposto lo schema o l’amministrazione competente non abbia espresso il concerto richiesto.
- L’inerzia degli organi o delle amministrazioni coinvolti nella fase istruttoria non legittima il MASE a mantenere il silenzio: il procedimento deve comunque essere definito con un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inottemperanza.
- Il mancato rispetto dei termini procedurali della VIA comporta, nei presupposti previsti dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.
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