Cassazione Penale, Sentenza n. 43/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per rapina e lesioni aggravate sostenendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'elemento soggettivo del reato di lesioni, sulla base delle dichiarazioni del teste Accardo (sostenendo che non emergeva la consapevolezza dell'autore circa la condotta lesiva del correo); 2) errata determinazione della pena alla luce della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 c.p., sicché sarebbe dovuta intervenire una riduzione della pena per la possibile sussistenza della lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha affermato che la censura era, in realtà, un dissenso sulla valutazione del merito delle prove e non una vera e propria carenza o contraddittorietà della motivazione; il ricorso non ha dimostrato un travisamento incontrovertibile degli atti e la Corte ha richiamato il principio secondo cui il dolo di lesioni può sussistere anche in forma eventuale (consapevolezza che l'azione propria o del concorrente possa provocare lesioni). Sul secondo motivo ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale non comporti automaticamente una riduzione della pena quando, come nel caso di specie, il danno e le modalità (frattura delle ossa nasali, azione commessa da tre persone di notte con particolare violenza) escludono la tenuità del fatto. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
"è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) ha introdotto la previsione che consente la diminuzione della pena fino a un terzo per i casi di lieve entità della rapina; la Corte di Cassazione osserva però che l'applicabilità di tale attenuante richiede una valutazione concreta e non può trovare applicazione automatica quando, in base ai fatti, il danno o le modalità escludono la tenuità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Cassazione ha disposto la condanna alle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione, il pagamento in favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 24591/2020 e altre)
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo; richiamate altresì pronunce su travisamento e dolo eventuale
Principio secondo cui le censure generiche sulla motivazione devono essere specifiche; il sindacato di legittimità sul cosiddetto "travisamento della prova" è limitato e non consente una rilettura del merito delle prove; confermato inoltre il principio che il dolo di lesioni può essere formato in modo eventuale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: il vizio di "travisamento della prova" richiede una dimostrazione incontrovertibile della distorsione degli atti, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Per le lesioni commesse in concorso, non è necessario che l'imputato abbia voluto direttamente cagionare il danno: è sufficiente la consapevolezza (anche eventuale) che la condotta propria o altrui possa provocare lesioni.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale (es. art. 628 c.p.) non determina automaticamente la riduzione della pena: va verificata concretamente la sussistenza della lieve entità del fatto alla luce del bene leso, delle lesioni effettive e delle modalità del reato.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa nella scelta dei motivi, anche ammende a carico del ricorrente.
- Nelle impugnazioni penali è essenziale formulare censure specifiche e distinte (evitando censure indifferenziate su vari vizi della motivazione) per non incorrere in rigetto per difetto di specificità.
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