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Sentenza

Sentenza n. 2249/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza paesaggistica e successivo diniego comunale dell’istanza di terzo condono relativa all’ampliamento di un fabbricato realizzato in difformità dal titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato nel 2004 un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, per un ampliamento edilizio ultimato nel 2002 su immobile sito in area paesaggisticamente vincolata. La Soprintendenza aveva espresso parere contrario nel marzo 2023 e il Comune aveva successivamente respinto l’istanza. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990 e della normativa regionale, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, per il richiamo alla circolare regionale n. 2/2022 senza una concreta valutazione delle caratteristiche delle opere; violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, della normativa sui condoni e della circolare ministeriale n. 2241/UL/1995, sostenendo che il divieto di sanatoria riguardasse soltanto i vincoli assoluti, non quelli relativi, e deducendo inoltre la tardività del parere paesaggistico e la formazione del silenzio-assenso; difetto di motivazione rafforzata per il tempo trascorso e lesione del legittimo affidamento; violazione dell’art. 136 Cost. e della l. 87/1953, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. 19/2021 non potesse comportare la caducazione automatica degli atti amministrativi.

La decisione

Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha ritenuto infondata la censura relativa al preavviso di rigetto, poiché il procedimento di condono ha carattere vincolato e l’omissione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è invalidante quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, anche le difese processuali non hanno evidenziato elementi idonei a condurre a un esito favorevole. Ha ritenuto legittimo il diniego nel merito: per il terzo condono, in presenza di vincoli paesaggistici, la sanatoria è possibile solo congiuntamente se le opere sono anteriori al vincolo, conformi urbanisticamente, riconducibili agli interventi di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha chiarito che il limite di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), opera anche per i vincoli relativi. Nel caso concreto il vincolo paesaggistico risultava antecedente alle opere e l’intervento, descritto come ampliamento del fabbricato, comportava aumento di superficie e volumetria, escludendo la riconducibilità alle opere di minore rilevanza. Il richiamo alla circolare regionale n. 2/2022 era quindi sufficiente, anche per relationem, a motivare il diniego, non essendo necessaria una più analitica motivazione. È stata esclusa la formazione del silenzio-assenso: l’art. 17 l.r. 4/2003 riguarda diverse fattispecie di condono e non risultava attivato lo speciale procedimento previsto; l’art. 46 l.r. 17/2004 è stato ritenuto tacitamente abrogato dalla l.r. 5/2011 e, comunque, non riferibile al nulla osta paesaggistico per opere abusive già realizzate. Neppure la circolare ministeriale sul termine di 120 giorni era applicabile, poiché l’opera aveva comportato aumento di superficie o volume. Il motivo fondato sulla declaratoria di incostituzionalità è stato respinto perché gli atti impugnati erano stati adottati dopo la sentenza costituzionale n. 252/2022 e l’amministrazione doveva tenerne conto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Il terzo condono in area vincolata è ammesso soltanto quando ricorrono congiuntamente i requisiti dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della minore rilevanza dell’intervento e del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; il limite opera anche per i vincoli relativi.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    La disposizione recepisce l’art. 32 d.l. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in area vincolata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento vincolato di condono l’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento dell’atto quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi procedimentali non determinano l’annullabilità quando, per la natura vincolata del potere e per gli elementi acquisiti, sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego può essere motivato anche per relationem mediante il richiamo a una circolare che espliciti il regime di non condonabilità, quando siano individuate le opere abusive e il quadro normativo renda evidente l’esito vincolato.

  • art. 17 l.r. Sicilia 4/2003

    La disciplina sul silenzio-assenso non si applica alla fattispecie di terzo condono esaminata e richiede comunque l’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma.

  • art. 46 l.r. Sicilia 17/2004

    La disposizione è stata ritenuta tacitamente abrogata dalla l.r. 5/2011; comunque, non avrebbe consentito la formazione del silenzio-assenso sul nulla osta relativo ad abusi già realizzati.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Sono esclusi dal silenzio-assenso [...] i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

    Esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. 19/2021 doveva essere considerata dall’amministrazione nella decisione adottata successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 252/2022

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Sicilia 19/2021 e chiarito che l’art. 24 l.r. 15/2004 recepisce anche i limiti del terzo condono, compreso quello riferito ai vincoli relativi.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
  • Il limite alla sanatoria previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 opera anche quando il vincolo paesaggistico sia relativo e non comporti inedificabilità assoluta, purché sia stato imposto prima della realizzazione delle opere.
  • Un intervento qualificabile come ampliamento di un fabbricato, in quanto comportante aumento di superficie o volumetria sotto il profilo paesaggistico, non rientra nelle opere di minore rilevanza ammesse al terzo condono.
  • Nei procedimenti vincolati di condono, l’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità dell’atto quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
  • Il diniego di condono può essere motivato per relationem mediante il richiamo a una circolare amministrativa, se l’atto individua l’abuso e il richiamo consente di comprendere le ragioni ostative alla sanatoria.
  • Il mero decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile nella conservazione di un abuso edilizio e, in presenza di un potere vincolato, non impone una motivazione rafforzata fondata sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

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