Sentenza del 05/06/2015 n. 11654 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano escluso l'assoggettamento a ICI di alcune aree acquistate da TAV S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Il Comune sosteneva che, essendo le aree classificate edificabili dal Piano Regolatore Generale, esse dovessero essere tassate ai fini ICI, anche se sottoposte a un vincolo di destinazione per un'opera pubblica. Contestava inoltre la motivazione della CTR e l'omessa valutazione della correttezza del valore venale utilizzato per calcolare l'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato, in concreto, l'esclusione dell'ICI per le aree oggetto della controversia. La Corte ha precisato che, in linea generale, la classificazione edificatoria risultante dal PRG è sufficiente per assoggettare un'area all'ICI; i vincoli di destinazione, anche per opere ferroviarie, incidono normalmente sul valore venale e non eliminano automaticamente la natura edificabile. Tuttavia, nel caso specifico, la CTR aveva accertato in fatto che la destinazione edificatoria era stata successivamente esclusa da un provvedimento amministrativo e che le aree erano concretamente destinate alla realizzazione della linea ferroviaria, in parte già realizzata. Tale accertamento non era stato adeguatamente censurato dal Comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, comma 2, 2, comma 1, e 5
La qualificazione di un'area come edificabile ai fini ICI dipende, in via generale, dalla classificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale; tale qualificazione incide sull'applicazione del criterio del valore venale e sulla determinazione della base imponibile.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
"L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune".
L'edificabilità fiscale può sussistere anche prima dell'approvazione regionale del PRG o dell'adozione degli strumenti urbanistici attuativi.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La norma, quale interpretazione autentica, conferma che la potenzialità edificatoria rilevante ai fini fiscali deriva dalla classificazione urbanistica dell'area nel piano regolatore generale.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il Comune ha dedotto violazioni di legge, insufficiente o contraddittoria motivazione e omessa pronuncia; tali censure non hanno superato il vaglio della Cassazione, soprattutto perché non contestavano adeguatamente l'accertamento fattuale decisivo compiuto dalla CTR.
Art. 112 c.p.c.
Il Comune aveva denunciato l'omessa pronuncia sul valore venale dell'area, ma la questione non ha condotto all'annullamento della decisione, poiché il ricorso è stato comunque rigettato sulla base dell'accertata concreta inedificabilità delle aree.
Massime di principio
- Ai fini ICI, IMU o di analoghe imposte patrimoniali, la classificazione edificatoria nel PRG costituisce normalmente il presupposto per la tassazione come area edificabile.
- Un vincolo di destinazione pubblica o infrastrutturale, da solo, non elimina necessariamente la natura edificabile fiscale dell'area: di regola incide sulla concreta potenzialità edificatoria e quindi sulla quantificazione del valore venale.
- È necessario distinguere tra vincolo generale di inedificabilità assoluta, che può escludere la natura edificabile, e vincolo di destinazione per una specifica opera pubblica, che normalmente riduce il valore ma non lo azzera automaticamente.
- La concreta situazione dell'area può tuttavia prevalere nel caso specifico: se un successivo provvedimento amministrativo ha definitivamente escluso l'edificazione privata e l'area è effettivamente destinata e utilizzata per un'infrastruttura pubblica, il giudice può escludere la tassazione come area edificabile.
- Nei giudizi di legittimità è essenziale contestare puntualmente gli accertamenti di fatto decisivi compiuti dal giudice di merito; in mancanza, la Cassazione può confermare la decisione anche se enuncia un principio generale astrattamente favorevole alla parte ricorrente.
- Quando l'area resta fiscalmente edificabile, il valore imponibile deve comunque riflettere la ridotta attualità della potenzialità edificatoria, i vincoli esistenti, lo stato di attuazione dell'opera e gli eventuali costi o oneri di urbanizzazione.
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