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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 4476 - Comm. Trib. Prov. Milano

Controllo automatico della dichiarazione - Cartella di pagamento - Riporto perdite - Omessa dichiarazione - Diritto alla deduzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il disconoscimento, in sede di controllo automatico della dichiarazione, della deduzione di perdite fiscali riportate da esercizi precedenti. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l'omessa presentazione di una dichiarazione intermedia impedisse al contribuente di utilizzare le perdite negli esercizi successivi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stato riconosciuto che l'omessa dichiarazione relativa a un esercizio intermedio non fa venir meno il diritto di riportare e dedurre le perdite dai redditi prodotti negli esercizi successivi. L'art. 84 del TUIR non prevede, infatti, che la compensabilità delle perdite sia subordinata alla presentazione ininterrotta delle dichiarazioni dei redditi. La cartella fondata sul disconoscimento automatico delle perdite deve pertanto essere annullata, salva la verifica dell'effettiva esistenza, dell'ammontare e della corretta utilizzabilità delle perdite.

Norme richiamate

  • Art. 84 del TUIR

    L'omissione della dichiarazione intermedia non fa venir meno la deducibilità delle perdite dai redditi prodotti negli esercizi successivi.

    La norma disciplina il riporto delle perdite fiscali, ma non stabilisce che tale diritto sia subordinato alla presentazione di una sequenza ininterrotta di dichiarazioni dei redditi. L'omessa dichiarazione di un singolo periodo non determina, da sola, la perdita del diritto alla deduzione negli esercizi successivi.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione di una dichiarazione intermedia non comporta automaticamente la perdita delle perdite fiscali maturate e riportabili.
  • Il diritto al riporto delle perdite deve essere valutato sulla base dell'effettiva esistenza, documentabilità e corretta determinazione delle perdite, non sulla sola continuità formale delle dichiarazioni.
  • Un controllo automatico non dovrebbe disconoscere le perdite esclusivamente perché manca una dichiarazione intermedia, senza verificare nel merito la loro origine e utilizzabilità.
  • Il contribuente deve comunque conservare la documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrare l'ammontare delle perdite e il rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge.
  • La decisione non esclude eventuali contestazioni autonome relative a perdite inesistenti, non documentate, prescritte o utilizzate oltre i limiti sostanziali previsti dalla normativa.

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