Regolamento (UE) 2025/2365
Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro vincolante e armonizzato per prevenire le dispersioni di pellet di plastica, considerate una fonte rilevante di microplastiche nell’ambiente. Impone obblighi di notifica, gestione del rischio, formazione, registrazione, certificazione o autodichiarazione, oltre a prescrizioni specifiche per il trasporto via mare e per la comunicazione al pubblico. Prevede inoltre controlli, poteri delle autorità competenti, sanzioni, accesso alla giustizia e un riesame periodico della disciplina.
Prevenzione della dispersione di pellet di plastica lungo l’intera catena di approvvigionamento per ridurre l’inquinamento da microplastiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, nell’Unione, agli operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica in quantità pari o superiori a 5 tonnellate nell’anno civile precedente, agli operatori economici che gestiscono impianti di pulizia di contenitori e serbatoi di pellet di plastica, ai vettori dell’UE e ai vettori di paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione, nonché agli speditori e agli operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container in partenza da, o in scalo presso, un porto di uno Stato membro. La disciplina copre tutte le fasi della catena di approvvigionamento rilevanti per la manipolazione e il trasporto dei pellet; prevede obblighi differenziati in funzione della dimensione dell’impresa e della soglia di 1 500 tonnellate annue per impianto. Sono previste esenzioni e regimi alternativi tramite autorizzazioni nazionali, EMAS o altri sistemi di gestione ambientale, secondo condizioni specifiche.
Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato e direttamente applicabile per prevenire la dispersione di pellet di plastica nell’ambiente lungo tutta la catena di approvvigionamento. La finalità è di ridurre una fonte rilevante di microplastiche, considerata dannosa per l’ambiente, potenzialmente per la salute umana, e con effetti economici e transfrontalieri.
Contesto e ratio dell’intervento
Il legislatore europeo richiama la persistenza e la mobilità delle microplastiche, la loro diffusione nei comparti ambientali e il rischio di danni alla biodiversità, agli ecosistemi e, in generale, alla salute umana. Viene inoltre evidenziato che gli strumenti UE esistenti non disciplinano in modo specifico la dispersione di pellet di plastica lungo l’intera catena di approvvigionamento; il regolamento interviene dunque come disciplina settoriale completa, integrando il diritto ambientale, quello sui rifiuti, sulla sicurezza del trasporto marittimo e sulle sostanze chimiche.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione agli operatori economici che hanno manipolato almeno 5 tonnellate di pellet nell’anno civile precedente, ai gestori di impianti di pulizia di contenitori e serbatoi, ai vettori UE e di paesi terzi che trasportano pellet nell’Unione e, per il trasporto marittimo, a speditori, operatori, agenti e comandanti di navi che trasportano pellet in container da o verso porti di Stati membri. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali, soprattutto quelle di pellet di plastica, fuoriuscita, dispersione, impianto, operatore economico, vettore, speditore, certificatore e rappresentante autorizzato.
Obblighi generali di prevenzione e gestione del rischio
L’articolo 3 pone l’obbligo generale di evitare le dispersioni e di intervenire immediatamente per contenerle e bonificarle. Gli operatori devono notificare gli impianti alle autorità competenti e indicare se le quantità manipolate sono inferiori, pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate annue; i vettori UE devono notificare la loro partecipazione al trasporto prima del primo trasporto nell’Unione. Ogni modifica significativa, inclusa la cessazione dell’attività o la variazione delle quantità rilevanti ai fini delle soglie, deve essere comunicata senza indugio.
L’articolo 5 impone agli operatori economici un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto, da aggiornare costantemente, con installazione delle attrezzature e attuazione delle procedure previste nell’allegato I. Il piano deve essere notificato all’autorità competente insieme all’autodichiarazione di conformità. Gli operatori sotto soglia e le microimprese devono rinnovare la notifica e l’autodichiarazione ogni cinque anni. Il regolamento richiede inoltre formazione del personale, tenuta di registri sulle dispersioni stimate e sulle quantità totali manipolate, nonché un ordine di priorità degli interventi: prevenzione, contenimento e bonifica.
Regimi differenziati per dimensione d’impresa e certificazione
Per gli impianti che manipolano almeno 1 500 tonnellate annue, le imprese medie e grandi devono effettuare una valutazione interna annuale dello stato di conformità. L’articolo 6 introduce una certificazione obbligatoria per gli impianti sopra soglia: le grandi imprese devono certificarsi entro il 17 dicembre 2027 e poi ogni tre anni; le medie imprese entro il 17 dicembre 2028 e poi ogni quattro anni; le piccole imprese entro il 17 dicembre 2030, con certificato quinquennale. I certificatori devono compiere controlli a campione e notificare senza ritardo i certificati rilasciati, sospesi, ritirati o modificati.
In alternativa, gli articoli 7 e 8 prevedono esenzioni in presenza di autorizzazioni nazionali che incorporino i requisiti del regolamento, oppure se l’operatore è registrato EMAS o dispone di un EMS conforme a specifiche condizioni. In tali casi il fulcro del controllo si sposta sulla verifica dell’integrazione delle prescrizioni nel sistema autorizzatorio o gestionale e sull’invio periodico degli aggiornamenti richiesti.
Prescrizioni per i vettori e per il trasporto marittimo
L’allegato III dettaglia le misure a carico dei vettori UE e dei vettori di paesi terzi: controlli visivi, prevenzione della perforazione degli imballaggi, pulizia periodica dei vani di carico, contenimento dei pellet fuoriusciti e comunicazione delle dispersioni. I vettori di paesi terzi devono inoltre designare un rappresentante autorizzato nell’Unione, con mandato scritto e accettazione scritta, quale punto di contatto per gli adempimenti specifici.
Per il trasporto via mare, l’articolo 12 impone agli speditori di usare imballaggi di buona qualità, trasmettere tempestivamente le informazioni di carico e una richiesta di stivaggio specifica, e garantire che i container siano stivati sottocoperta, ove ragionevolmente praticabile, o in aree riparate, senza compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Queste regole integrano i quadri internazionali IMO e la normativa UE sulla sicurezza marittima.
Informazioni al pubblico, controlli e incidenti
L’articolo 11 impone la pubblicazione, su siti web facilmente accessibili e gratuitamente consultabili, di notifiche, piani di gestione dei rischi, autodichiarazioni, certificati, autorizzazioni e valutazioni EMS, con limitazioni per ragioni di sicurezza e riservatezza. La Commissione deve inoltre pubblicare l’elenco dei siti web nazionali e dei rappresentanti autorizzati dei vettori di paesi terzi.
L’articolo 13 impone alle autorità competenti di verificare la conformità con ispezioni ambientali, anche senza preavviso, secondo un approccio basato sul rischio. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni triennali a partire dal 1° gennaio 2030; la Commissione pubblicherà un quadro generale UE entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni.
L’articolo 14 disciplina gli inconvenienti e gli incidenti: in caso di dispersione con impatto sulla salute o sull’ambiente, i soggetti interessati devono informare immediatamente i servizi di emergenza, adottare misure di contenimento e comunicare entro 30 giorni quantità stimate, cause e misure adottate. In caso di impatto transfrontaliero, l’autorità competente deve informare subito l’omologa dello Stato membro interessato.
Non conformità, poteri delle autorità e tutela dei terzi
L’articolo 15 richiede la notifica immediata della violazione, l’adozione delle misure necessarie per ripristinare la conformità e il rispetto di eventuali misure complementari disposte dall’autorità. Se la violazione comporta un pericolo immediato o una dispersione significativa, l’autorità può sospendere il funzionamento dell’impianto o bloccare il movimento dei mezzi interessati.
L’articolo 16 attribuisce alle autorità competenti ampi poteri di accesso a documenti e impianti, richiesta di informazioni e avvio di ispezioni. L’articolo 19 riconosce il diritto di proporre reclami motivati a soggetti con interesse sufficiente o che ritengono lesi i propri diritti, includendo le ONG ambientali o dei consumatori. È garantito anche il ricorso giurisdizionale o amministrativo indipendente, con rimedi adeguati ed efficaci.
Sanzioni, indennizzo e revisione futura
L’articolo 20 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche, il massimo delle sanzioni pecuniarie deve essere almeno pari al 3 % del fatturato annuo UE dell’esercizio precedente. L’articolo 21 riconosce il diritto all’indennizzo per danni alla salute umana derivanti dalla violazione del regolamento, disciplinando anche i termini di prescrizione in modo da non pregiudicare l’esercizio effettivo dell’azione.
L’articolo 25 prevede una valutazione complessiva della Commissione entro il 17 dicembre 2033, con possibile proposta legislativa di follow-up. La valutazione dovrà considerare anche l’evoluzione scientifica, l’efficacia del regolamento, l’interazione con iniziative internazionali e l’eventuale necessità di affrontare ulteriori fonti di microplastiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dal 17 dicembre 2027. Restano però applicabili dal 16 dicembre 2025 le disposizioni relative all’obbligo generale di evitare dispersioni, alla metodologia normativa, alle autorità competenti e alla sensibilizzazione/formazione iniziale della Commissione. Per speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime, le disposizioni specifiche si applicano dal 17 dicembre 2028.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e soggetti interessati
L’articolo 1 stabilisce obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, con l’obiettivo dichiarato di azzerarne la dispersione. L’ambito soggettivo comprende operatori economici, gestori di impianti di pulizia, vettori dell’UE, vettori di paesi terzi e, per il trasporto marittimo in container, speditori, operatori, agenti e comandanti di navi.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, pellet di plastica, fuoriuscita, dispersione, impianto, operatore economico, vettore dell’UE, vettore di un paese terzo, speditore, operatore, agente, micro/piccole/medie imprese, grande impresa, autorità competente, rappresentante autorizzato, certificatore, valutazione della conformità e autorizzazione.
Obblighi generali e notifiche
L’articolo 3 impone di evitare le dispersioni e di intervenire immediatamente, in caso di dispersione, per contenerla e bonificarla con pratiche sostenibili. Prevede la notifica degli impianti alle autorità competenti, l’indicazione delle quantità manipolate rispetto alla soglia di 1 500 tonnellate annue, la notifica preventiva della partecipazione al trasporto per i vettori UE e l’aggiornamento delle informazioni in caso di modifiche significative.
Rappresentante autorizzato per i vettori di paesi terzi
L’articolo 4 obbliga i vettori di paesi terzi a designare per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro interessato dal trasporto. Il rappresentante agisce per conto del vettore rispetto a specifici obblighi di notifica, piano di gestione dei rischi e informazioni sui trasporti; la designazione deve essere comunicata alle autorità competenti e alla Commissione prima del primo trasporto nell’Unione.
Piano di gestione dei rischi, formazione e priorità d’intervento
L’articolo 5 richiede agli operatori economici un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto, conforme all’allegato I, l’installazione delle attrezzature e l’attuazione delle procedure previste, nonché la notifica del piano e dell’autodichiarazione di conformità. Per gli impianti sotto la soglia di 1 500 tonnellate annue e per le microimprese è previsto un aggiornamento e rinnovo ogni cinque anni. Tutti i soggetti interessati devono formare il personale, tenere un registro delle dispersioni stimate e delle quantità manipolate, e seguire un ordine di priorità: prevenzione, contenimento, bonifica. Le medie e grandi imprese sopra soglia devono inoltre effettuare una valutazione interna annuale.
Certificazione e controlli a campione
L’articolo 6 disciplina la certificazione per gli impianti che manipolano almeno 1 500 tonnellate annue: le grandi imprese devono certificarsi entro il 17 dicembre 2027 e poi ogni tre anni; le medie imprese entro il 17 dicembre 2028 e poi ogni quattro anni; le piccole imprese entro il 17 dicembre 2030, con certificato valido cinque anni. I certificatori effettuano controlli a campione e notificano immediatamente rilascio, sospensione, ritiro o modifiche dei certificati.
Conformità tramite autorizzazioni o sistemi di gestione ambientale
Gli articoli 7 e 8 consentono esenzioni dagli obblighi di notifica/autodichiarazione e di certificazione se l’impianto è coperto da autorizzazione con condizioni conformi al regolamento, oppure se l’operatore è registrato EMAS o dispone di un EMS conforme ai requisiti previsti. In tali casi restano obbligatori la notifica del piano di gestione dei rischi e gli aggiornamenti periodici, secondo il regime applicabile.
Accreditamento dei certificatori
L’articolo 9 stabilisce requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, segretezza professionale e responsabilità per i certificatori, comprese regole sul subappalto. Il certificatore deve essere un organismo terzo indipendente o un soggetto abilitato alla verifica e convalida ai sensi del regolamento EMAS.
Informazioni al mercato e al pubblico
L’articolo 10 impone ai soggetti che immettono sul mercato pellet di plastica qualificati come microparticelle di polimeri sintetici di fornire informazioni in etichetta, sull’imballaggio, nel foglietto illustrativo o nella scheda di dati di sicurezza, in modo visibile e leggibile e nelle lingue ufficiali interessate. L’articolo 11 prevede la pubblicazione al pubblico, via web e gratuitamente, di notifiche, piani di gestione dei rischi, autodichiarazioni, certificati, autorizzazioni e valutazioni EMS, con limiti alla divulgazione per ragioni di sicurezza e riservatezza.
Trasporto via mare in container
L’articolo 12 impone agli speditori di usare imballaggi di buona qualità e di trasmettere informazioni di trasporto e una speciale richiesta di stivaggio prima dell’imbarco. Operatori e comandanti della nave devono disporre del manifesto o piano di carico e stivare i container contenenti pellet sottocoperta, ove ragionevolmente praticabile, o in aree riparate, assicurandone il posizionamento sicuro.
Verifiche, relazioni e comunicazione alla Commissione
L’articolo 13 affida alle autorità competenti la verifica della conformità tramite ispezioni ambientali anche senza preavviso e altre misure basate sul rischio. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 1° gennaio 2030 e poi ogni tre anni, una relazione su attuazione, operatori, piani, certificati, esenzioni, ispezioni e incidenti; la Commissione pubblica poi un quadro generale UE.
Incidenti, violazioni e misure correttive
L’articolo 14 impone, in caso di inconveniente o incidente con dispersione e impatto su salute o ambiente, l’immediata informazione ai servizi di emergenza, l’adozione di misure di contenimento e la comunicazione alle autorità competenti entro 30 giorni delle quantità stimate, delle cause e delle misure adottate. L’articolo 15 disciplina la non conformità, imponendo informazione immediata all’autorità, ripristino della conformità e, in casi gravi, la sospensione dell’impianto o del movimento dei mezzi.
Autorità competenti e poteri di controllo
L’articolo 16 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti entro il 16 dicembre 2025 e di attribuire loro poteri di accesso ai documenti, richiesta di informazioni, avvio di ispezioni e accesso agli impianti. Sono previsti anche meccanismi di coordinamento quando vi siano più autorità nello stesso Stato membro.
Informazione, assistenza e norme tecniche
L’articolo 17 prevede che la Commissione pubblichi entro il 17 dicembre 2026 materiale di sensibilizzazione e formazione. Gli Stati membri devono garantire accesso a informazioni e assistenza, soprattutto per micro e piccole imprese, anche tramite sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, formazione e assistenza tecnica. L’articolo 18 richiede una metodologia standardizzata, preferibilmente tramite norma armonizzata, per stimare le dispersioni; se la normazione europea non interviene o non è adeguata, la Commissione adotta la metodologia con atto di esecuzione.
Reclami, accesso alla giustizia, sanzioni e indennizzo
L’articolo 19 riconosce a soggetti interessati e ONG il diritto di presentare reclami motivati e di adire un organo indipendente per il riesame di decisioni, atti o omissioni dell’autorità competente. L’articolo 20 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie amministrative; per le violazioni più gravi di persone giuridiche il massimo deve essere almeno pari al 3 % del fatturato annuo UE dell’esercizio precedente. L’articolo 21 riconosce il diritto all’indennizzo per danni alla salute umana causati dalla violazione del regolamento e disciplina termini di prescrizione e regole procedurali nazionali.
Atti delegati, comitologia, riesame ed entrata in applicazione
Gli articoli 22 e 23 conferiscono alla Commissione il potere di modificare alcuni allegati per adeguamenti tecnici e scientifici, con delega quinquennale dal 2 gennaio 2028 rinnovabile tacitamente e revocabile da Parlamento o Consiglio. L’articolo 24 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 25 prevede una valutazione della Commissione entro il 17 dicembre 2033. L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione generale dal 17 dicembre 2027, con alcune disposizioni applicabili già dal 16 dicembre 2025 e, per il trasporto marittimo, dal 17 dicembre 2028.
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