Regolamento (UE) 2025/2263
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2263 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività soggette all'obbligo di notifica, la comunicazione della valutazione annuale e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina tecnica di esecuzione della direttiva 2011/16/UE per rendere operativi i nuovi obblighi di scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività introdotti dalla direttiva (UE) 2023/2226. In particolare, approva il formato elettronico tipo per l’invio dei dati, il formulario per la registrazione dei Gestori di Cripto-attività e le regole connesse a identificazione, conservazione e trasferimento delle informazioni nel registro. Vengono inoltre aggiornati il formulario della valutazione annuale e l’elenco di alcune statistiche che gli Stati membri devono fornire alla Commissione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 introducendo i formulari e i formati elettronici tipo per lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività, nonché aggiornando la comunicazione della valutazione annuale e alcune statistiche da trasmettere dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti coinvolte nella cooperazione amministrativa in materia fiscale e, per gli adempimenti sostanziali, ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e ai Gestori di Cripto-attività oggetto di registrazione. Riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni previsto dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2226, inclusi i profili di registrazione, identificazione, trasferimento tra Stati membri di registrazione unica e conservazione dei dati nel registro. Si applica dal 1o gennaio 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per lo scambio di informazioni sulle cripto-attività
Il regolamento interviene sul quadro attuativo della direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa fiscale, per dare esecuzione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2226 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative alle cripto-attività. La Commissione, richiamando la necessità di regole pratiche uniformi, aggiorna i moduli e i formati elettronici e disciplina anche gli aspetti di registrazione, identificazione e conservazione dei dati nel registro dei Gestori di Cripto-attività.
Ambito di applicazione
Il regolamento è rivolto agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale. Sul piano operativo riguarda i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e i Gestori di Cripto-attività che devono essere registrati e identificati ai fini del nuovo sistema di scambio automatico.
Le norme coprono:
- lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività ex articolo 8 bis quinquies della direttiva 2011/16/UE;
- la trasmissione elettronica della valutazione annuale alla Commissione;
- la comunicazione delle informazioni al registro dei Gestori di Cripto-attività;
- il trasferimento delle informazioni in caso di cambio dello Stato membro di registrazione unica;
- la conservazione, per un periodo limitato, dei dati cancellati dal registro.
Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2026, pur entrando formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Formato elettronico per lo scambio automatico di informazioni
L’articolo 1, numero 1, inserisce nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 il nuovo paragrafo 5, secondo cui il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme all’allegato XVIII.
L’allegato tecnico contiene una struttura XML CARF con campi per:
- il Messaggio e la sua tipologia;
- lo Stato trasmittente e quello ricevente;
- il periodo di riferimento;
- l’identificativo del messaggio;
- i dati relativi agli RCASP e ai CryptoUsers;
- le categorie di operazioni e trasferimenti in cripto-attività;
- le informazioni di correzione, cancellazione o assenza di dati.
Valutazione annuale degli Stati membri
L’articolo 2 quater, paragrafo 2, è riscritto per precisare che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, per via elettronica, la valutazione annuale entro il 1o maggio di ogni anno, usando il formulario previsto dal paragrafo 1. La valutazione deve coprire il periodo dell’anno civile precedente.
Il nuovo allegato VIII elenca le informazioni da includere nel questionario, tra cui:
- organizzazione e risorse dedicate allo scambio automatico di informazioni;
- costi amministrativi e altri costi di attuazione e di esercizio;
- contenziosi e procedimenti giudiziari;
- disponibilità e tempestività dei dati;
- efficacia degli scambi, qualità delle informazioni ricevute e loro utilizzo;
- risultati dell’uso dei dati in termini di gettito o base imponibile;
- riscontri annuali bilaterali, monitoraggio e follow-up;
- eventuali ulteriori problemi rilevanti.
Registro dei Gestori di Cripto-attività
Con il nuovo articolo 2 octies viene introdotto un quadro tecnico specifico per la comunicazione delle informazioni al registro dei Gestori di Cripto-attività. Il formulario da utilizzare deve essere conforme all’allegato XIX.
L’articolo chiarisce che nel registro devono essere inseriti gli elementi essenziali indicati nella direttiva 2011/16/UE, oltre ai campi previsti dall’allegato XIX. Tra questi figurano lo Stato membro di registrazione unica e il formato del numero di identificazione individuale.
Numero di identificazione individuale
L’allegato XIX stabilisce che il numero di identificazione individuale deve avere il formato a 10 caratteri CCXXXXXXXX:
- CC è il codice ISO dello Stato membro che ha rilasciato il numero;
- XXXXXXXX è una stringa alfanumerica unica.
Se il numero non è assegnato dallo Stato membro, esso è attribuito dal registro dei Gestori di Cripto-attività.
Conservazione dei dati cancellati dal registro
Sempre nell’allegato XIX è disciplinato il periodo di conservazione delle informazioni cancellate o rimosse dal registro. Se la registrazione del Gestore di Cripto-attività è revocata, lo Stato membro di registrazione unica cancella il soggetto dal registro e il registro conserva le informazioni cancellate per non oltre 12 mesi dalla data della cancellazione.
Cambio dello Stato membro di registrazione unica
L’allegato XIX disciplina anche l’ipotesi in cui una modifica delle informazioni comporti il cambiamento dello Stato membro di registrazione unica. In tal caso:
- l’attuale Stato membro di registrazione unica avvia il trasferimento delle informazioni al nuovo Stato;
- il nuovo Stato membro diventa il nuovo punto di contatto per gli aggiornamenti;
- il numero di identificazione individuale assegnato in sede di prima registrazione resta invariato;
- il cambio di registrazione unica non esonera il prestatore dagli obblighi nazionali di registrazione nel nuovo Stato membro.
Aggiornamento delle statistiche da fornire alla Commissione
L’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è modificato per includere, tra le statistiche da fornire, una specifica voce relativa ai dividendi su conti non di custodia, con statistiche su:
- messaggio e destinatario;
- messaggio e pagatore;
- destinatario e relazione;
- pagatore e relazione;
- destinatario e reddito.
Protezione dei dati e riferimenti normativi
Il regolamento richiama espressamente il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali nel registro dei Gestori di Cripto-attività. La Commissione ha consultato il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o gennaio 2026. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è aggiunto il paragrafo 5: il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme all’allegato XVIII.
Valutazione annuale trasmessa dagli Stati membri
L’articolo 2 quater, paragrafo 2, è sostituito: entro il 1o maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale usando il formulario di cui al paragrafo 1; la valutazione riguarda il periodo dell’anno civile precedente.
Formulario tipo per il registro dei Gestori di Cripto-attività
È introdotto l’articolo 2 octies, che disciplina il formulario tipo di cui all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 9, della direttiva 2011/16/UE. Il formulario per comunicare informazioni al registro dei Gestori di Cripto-attività deve conformarsi all’allegato XIX.
Elementi da registrare, tutela dei dati e ruoli del trattamento
L’articolo 2 octies, paragrafo 2, precisa che gli elementi essenziali da registrare nel registro sono quelli elencati nell’allegato VI, sezione V, parte F, punto 2, della direttiva 2011/16/UE e nell’allegato XIX. La Commissione, che tratta i dati per conto delle autorità competenti degli Stati membri, deve operare nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725; le autorità competenti sono titolari del trattamento e la Commissione è responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Formato del numero di identificazione individuale
L’articolo 2 octies, paragrafo 3, rinvia all’allegato XIX per il formato del numero di identificazione individuale. L’allegato prevede un formato a 10 cifre, CCXXXXXXXX, dove CC è il codice paese ISO dello Stato membro di rilascio e XXXXXXXX è una stringa alfanumerica unica; se non assegnato dallo Stato membro, il numero è attribuito dal registro dei Gestori di Cripto-attività.
Conservazione delle informazioni cancellate dal registro
L’articolo 2 octies, paragrafo 4, rinvia all’allegato XIX per il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro. L’allegato stabilisce che, in caso di revoca della registrazione, il registro conserva le informazioni cancellate per non oltre 12 mesi dalla data di cancellazione.
Cambio dello Stato membro di registrazione unica
L’articolo 2 octies, paragrafo 5, rinvia all’allegato XIX per le regole sul trasferimento delle informazioni al nuovo Stato membro di registrazione unica. Se una modifica comporta il cambio dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato attuale avvia il trasferimento; il nuovo Stato diventa il punto di contatto per gli aggiornamenti. Il numero di identificazione individuale resta invariato durante l’intero processo e l’operatore resta soggetto ai propri obblighi nazionali di registrazione nel nuovo Stato membro.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è sostituito dall’allegato I; l’allegato X è modificato dall’allegato II; sono aggiunti gli allegati XVIII e XIX rispettivamente con gli allegati III e IV del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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