Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2274

Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

Normativa europea32025R2274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta il programma di lavoro per il riesame graduale di antidoti agronomici e sinergizzanti già impiegati nei prodotti fitosanitari, aggiornando l’elenco delle sostanze da sottoporre a valutazione. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1487, che disciplina i requisiti di dati e il procedimento di selezione delle sostanze da includere nel riesame. L’allegato I viene sostituito per indicare le sostanze incluse e i rispettivi Stati membri relatore e correlatore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per adottare il programma di lavoro relativo al riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato, aggiornando l’allegato I con le sostanze incluse e i relativi Stati membri relatore/correlatore.

Ambito di applicazione

Si applica agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati e presenti sul mercato nell’Unione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare la fase di riesame graduale e di approvazione di tali sostanze, con individuazione delle sostanze incluse nel programma di lavoro e designazione degli Stati membri responsabili della valutazione. È un regolamento della Commissione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

Il regolamento adotta il programma di lavoro previsto dal regolamento (UE) 2024/1487 per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato e impiegati nei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e risponde all’esigenza di completare, entro cinque anni dall’adozione del programma, la valutazione e l’eventuale approvazione delle sostanze interessate.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2024/1487 aveva già definito i requisiti informativi per l’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e aveva istituito un programma di lavoro per il riesame delle sostanze già commercializzate. Il nuovo atto interviene per dare attuazione a tale programma, sulla base delle notifiche e delle osservazioni ricevute dalla Commissione e della valutazione compiuta ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2024/1487.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione richiama di aver:

  • pubblicato per via elettronica l’elenco delle sostanze o dei preparati noti come antidoti agronomici o sinergizzanti autorizzati almeno in uno Stato membro al 19 giugno 2024;
  • ricevuto, alla stessa data, le notifiche delle parti interessate su ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti;
  • acquisito le osservazioni degli Stati membri e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
  • aggiornato l’elenco originario, così da individuare tutte le sostanze da considerare ai fini dell’inclusione nel programma di lavoro.

La Commissione ha quindi valutato le notifiche e le osservazioni, nonché le richieste di inclusione presentate dalle parti interessate, individuando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti ammissibili all’inclusione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone formalmente l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487. La modifica avviene mediante sostituzione integrale dell’allegato, che elenca le sostanze incluse nel programma e designa, per ciascuna, uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.

Elenco delle sostanze incluse

L’allegato comprende due categorie di sostanze.

Per gli antidoti agronomici sono inclusi:

  • Cloquintocet mexil, con Stato membro relatore Spagna e correlatore Portogallo;
  • Cloquintocet, con Stato membro relatore Spagna e correlatore Portogallo;
  • Cyprosulfamide, con Stato membro relatore Paesi Bassi e correlatore Belgio;
  • Isoxadifene etile, con Stato membro relatore Austria e correlatore Slovenia;
  • Mefenpir-dietile, con Stato membro relatore Austria e correlatore Germania;
  • Metcamifen, con Stato membro relatore Italia e correlatore Romania.

Per i sinergizzanti sono inclusi:

  • Piperonil butossido, con Stato membro relatore Grecia e correlatore Germania;
  • Olio di colza, con Stato membro relatore Paesi Bassi e correlatore Finlandia;
  • Acido edetico (EDTA), con Stato membro relatore Danimarca e correlatore Polonia;
  • EDTA disodico diidrato, con Stato membro relatore Danimarca e correlatore Polonia.

Per ciascuna sostanza l’allegato riporta inoltre la denominazione chimica, il numero CAS e, ove disponibile, il numero CE.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Adozione del programma di lavoro

L’articolo 1 dispone l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari. La stessa disposizione stabilisce la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 secondo l’allegato del nuovo regolamento.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487

L’allegato I è sostituito integralmente e contiene l’elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487. Per ciascuna sostanza sono indicati nome comune/ISO e sinonimi, denominazione chimica, numero CAS, numero CE e Stati membri relatore e correlatore.

Sostanze incluse nel programma di lavoro

Tra gli antidoti agronomici figurano: Cloquintocet mexil (ES/PT), Cloquintocet (ES/PT), Cyprosulfamide (NL/BE), Isoxadifene etile (AT/SI), Mefenpir-dietile (AT/DE) e Metcamifen (IT/RO). Tra i sinergizzanti figurano: Piperonil butossido (EL/DE), Olio di colza (NL/FI), Acido edetico (EDTA) (DK/PL) ed EDTA disodico diidrato (DK/PL).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze chimichemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.