Regolamento (UE) 2025/2274
Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta il programma di lavoro per il riesame graduale di antidoti agronomici e sinergizzanti già impiegati nei prodotti fitosanitari, aggiornando l’elenco delle sostanze da sottoporre a valutazione. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1487, che disciplina i requisiti di dati e il procedimento di selezione delle sostanze da includere nel riesame. L’allegato I viene sostituito per indicare le sostanze incluse e i rispettivi Stati membri relatore e correlatore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per adottare il programma di lavoro relativo al riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato, aggiornando l’allegato I con le sostanze incluse e i relativi Stati membri relatore/correlatore.
Ambito di applicazione
Si applica agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati e presenti sul mercato nell’Unione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare la fase di riesame graduale e di approvazione di tali sostanze, con individuazione delle sostanze incluse nel programma di lavoro e designazione degli Stati membri responsabili della valutazione. È un regolamento della Commissione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti
Il regolamento adotta il programma di lavoro previsto dal regolamento (UE) 2024/1487 per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato e impiegati nei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e risponde all’esigenza di completare, entro cinque anni dall’adozione del programma, la valutazione e l’eventuale approvazione delle sostanze interessate.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2024/1487 aveva già definito i requisiti informativi per l’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e aveva istituito un programma di lavoro per il riesame delle sostanze già commercializzate. Il nuovo atto interviene per dare attuazione a tale programma, sulla base delle notifiche e delle osservazioni ricevute dalla Commissione e della valutazione compiuta ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2024/1487.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione richiama di aver:
- pubblicato per via elettronica l’elenco delle sostanze o dei preparati noti come antidoti agronomici o sinergizzanti autorizzati almeno in uno Stato membro al 19 giugno 2024;
- ricevuto, alla stessa data, le notifiche delle parti interessate su ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti;
- acquisito le osservazioni degli Stati membri e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- aggiornato l’elenco originario, così da individuare tutte le sostanze da considerare ai fini dell’inclusione nel programma di lavoro.
La Commissione ha quindi valutato le notifiche e le osservazioni, nonché le richieste di inclusione presentate dalle parti interessate, individuando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti ammissibili all’inclusione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone formalmente l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487. La modifica avviene mediante sostituzione integrale dell’allegato, che elenca le sostanze incluse nel programma e designa, per ciascuna, uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.
Elenco delle sostanze incluse
L’allegato comprende due categorie di sostanze.
Per gli antidoti agronomici sono inclusi:
- Cloquintocet mexil, con Stato membro relatore Spagna e correlatore Portogallo;
- Cloquintocet, con Stato membro relatore Spagna e correlatore Portogallo;
- Cyprosulfamide, con Stato membro relatore Paesi Bassi e correlatore Belgio;
- Isoxadifene etile, con Stato membro relatore Austria e correlatore Slovenia;
- Mefenpir-dietile, con Stato membro relatore Austria e correlatore Germania;
- Metcamifen, con Stato membro relatore Italia e correlatore Romania.
Per i sinergizzanti sono inclusi:
- Piperonil butossido, con Stato membro relatore Grecia e correlatore Germania;
- Olio di colza, con Stato membro relatore Paesi Bassi e correlatore Finlandia;
- Acido edetico (EDTA), con Stato membro relatore Danimarca e correlatore Polonia;
- EDTA disodico diidrato, con Stato membro relatore Danimarca e correlatore Polonia.
Per ciascuna sostanza l’allegato riporta inoltre la denominazione chimica, il numero CAS e, ove disponibile, il numero CE.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adozione del programma di lavoro
L’articolo 1 dispone l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari. La stessa disposizione stabilisce la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 secondo l’allegato del nuovo regolamento.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487
L’allegato I è sostituito integralmente e contiene l’elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487. Per ciascuna sostanza sono indicati nome comune/ISO e sinonimi, denominazione chimica, numero CAS, numero CE e Stati membri relatore e correlatore.
Sostanze incluse nel programma di lavoro
Tra gli antidoti agronomici figurano: Cloquintocet mexil (ES/PT), Cloquintocet (ES/PT), Cyprosulfamide (NL/BE), Isoxadifene etile (AT/SI), Mefenpir-dietile (AT/DE) e Metcamifen (IT/RO). Tra i sinergizzanti figurano: Piperonil butossido (EL/DE), Olio di colza (NL/FI), Acido edetico (EDTA) (DK/PL) ed EDTA disodico diidrato (DK/PL).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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