Regolamento (UE) 2025/2269
Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica numerosi errori testuali del regolamento (UE) 2022/1616 relativo alla plastica riciclata per contatto con alimenti. Le correzioni riguardano soprattutto riferimenti interni, termini procedurali, contenuti delle informazioni da fornire, trattamento della riservatezza e modalità di trasferimento delle autorizzazioni. Vengono inoltre corretti alcuni elementi dell’allegato III e precisato il ruolo dello sviluppatore nelle procedure sulle nuove tecnologie di riciclaggio.
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 su plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, con correzioni su etichettatura, tecnologie di riciclaggio, riservatezza, trasferimento delle autorizzazioni e allegato III.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, nonché agli operatori coinvolti nella loro fabbricazione, nello sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, nella notifica e valutazione di tali tecnologie, nel rilascio e trasferimento delle autorizzazioni e nelle verifiche delle autorità competenti e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. È rilevante per gli Stati membri e per gli operatori dell’Unione cui si applica direttamente; non introduce un regime autonomo, ma modifica puntualmente il regolamento (UE) 2022/1616. Le correzioni incidono su disposizioni procedurali e tecniche già vigenti, senza modificare il quadro materiale generale del regolamento rettificato oltre quanto espressamente indicato.
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 su plastica riciclata per contatto con alimenti
Il regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione interviene esclusivamente in funzione correttiva sul regolamento (UE) 2022/1616, che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. La finalità è ripristinare la coerenza del testo vigente, correggendo errori di rinvio, formulazione e numerazione che riguardano la fabbricazione, la notifica delle nuove tecnologie di riciclaggio, la valutazione da parte dell’EFSA e il regime di autorizzazione.
Ambito e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare sull’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n), e opera nel quadro della disciplina UE sui materiali a contatto con alimenti. I considerando chiariscono che gli errori individuati nella fase di attuazione del regolamento (UE) 2022/1616 erano presenti in tutte le versioni linguistiche e che la Commissione interviene per garantire certezza del diritto e corretta applicazione del regime.
Prescrizioni di fabbricazione ed etichettatura
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 si chiarisce che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata possono essere immessi sul mercato solo se, durante la fabbricazione, sono rispettate le prescrizioni previste dai paragrafi da 2 a 8. L’intervento rafforza il rinvio interno, rendendo esplicito che il controllo di conformità non si limita ai soli paragrafi iniziali.
All’articolo 5, paragrafo 3, viene precisato che l’etichetta deve essere apposta su ciascun contenitore che trasporta materia plastica riciclata consegnata ai trasformatori. L’etichetta deve riportare il simbolo definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, e la correzione chiarisce che si tratta di un requisito di informazione sulla plastica riciclata trasportata, non sulla composizione del contenitore.
Nuove tecnologie di riciclaggio: notifica, pubblicazione e verifiche
L’articolo 10, relativo alle nuove tecnologie di riciclaggio, viene corretto per allineare i soggetti obbligati e i riferimenti procedurali. In particolare, al momento della notifica lo sviluppatore deve pubblicare sul proprio sito web, utilizzando l’URL fornito ai sensi del paragrafo 2, una relazione iniziale dettagliata sulla sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3.
Il paragrafo 8 è riformulato in modo che l’autorità competente notificata verifichi entro cinque mesi dalla notifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 e, successivamente, controlli regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7. La rettifica elimina dunque il riferimento errato ai paragrafi da 1 a 7 e chiarisce l’oggetto delle verifiche periodiche.
Informazioni supplementari e contenuto della documentazione
All’articolo 11, paragrafo 6, si precisa che le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, inclusa l’eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 5 devono essere fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.
L’articolo 12, paragrafo 3, è corretto sostituendo il riferimento alla "documentazione di supporto" con quello alle "informazioni supplementari", che costituiscono l’oggetto della disposizione. Ciò elimina un’incongruenza terminologica nella disciplina delle informazioni da presentare nell’ambito della valutazione delle tecnologie.
Valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Una parte rilevante della rettifica riguarda l’articolo 14, che disciplina la valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il nuovo testo stabilisce che l’Autorità esprime il proprio parere entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia. Se ritiene necessario coinvolgere nuovi esperti, può prorogare di un massimo di un anno il periodo di valutazione.
Per completare la valutazione, l’Autorità può chiedere agli sviluppatori di integrare le informazioni a sua disposizione con quelle raccolte conformemente all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 12, nonché con altre informazioni o spiegazioni ritenute necessarie, entro termini specificati che non superano complessivamente un anno. La Commissione può inoltre adeguare i termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori della tecnologia specifica.
Sul piano della riservatezza, il testo chiarisce che non sono trattate come riservate le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), e quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Il considerando spiega che le informazioni più dettagliate di cui alle lettere b) e d) possono invece beneficiare di trattamento riservato, per evitare pregiudizi agli interessi commerciali senza sacrificare la trasparenza sui profili essenziali della tecnologia.
Parere dell’Autorità e autorizzazione del processo di riciclaggio
L’articolo 18, paragrafo 1, viene riscritto per stabilire che l’Autorità esprime, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, un parere sulla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri dal punto di vista microbiologico.
L’articolo 23, paragrafo 3, è coordinato con tale parere: la Commissione può decidere di modificare o revocare l’autorizzazione sulla base del parere dell’Autorità espresso conformemente all’articolo 18, paragrafo 1.
Trasferimento dell’autorizzazione a terzi
L’articolo 22, paragrafo 4, è corretto per disciplinare in modo esplicito il trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte. In tal caso, l’attuale titolare dell’autorizzazione deve notificare alla Commissione il trasferimento con lettera raccomandata prima del trasferimento stesso, indicando nome, indirizzo e informazioni di contatto della terza parte.
Correzione dell’allegato III
Nell’allegato III, parte A, sezione 3, campi 3.1.3 e 3.2.1, seconda colonna, il testo è corretto in "Restrizioni d’uso(***)". La rettifica allinea il rinvio alla nota a piè di pagina pertinente e chiude una discordanza redazionale tra testo e note.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle prescrizioni di fabbricazione e dell’etichettatura
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616 è sostituito per chiarire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata possono essere immessi sul mercato solo se, durante la fabbricazione, sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. All’articolo 5, paragrafo 3, prima frase, si precisa che l’etichetta va apposta su ciascun contenitore che trasporta materia plastica riciclata consegnata ai trasformatori, con il simbolo dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Correzioni sulla notifica e sul controllo delle nuove tecnologie di riciclaggio
All’articolo 10, paragrafo 4, si specifica che è lo sviluppatore, al momento della notifica, a pubblicare sul proprio sito web una relazione iniziale dettagliata sulla sicurezza della materia plastica fabbricata, utilizzando l’URL fornito ai sensi del paragrafo 2. All’articolo 10, paragrafo 8, si corregge il riferimento ai requisiti verificati dall’autorità competente: entro cinque mesi dalla notifica verifica il rispetto dei paragrafi da 1 a 6 e, successivamente, il paragrafo 7.
Informazioni supplementari e documentazione di supporto
L’articolo 11, paragrafo 6, è riformulato per stabilire che le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, inclusa l’eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 5 siano fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su richiesta. All’articolo 12, paragrafo 3, si sostituisce il riferimento errato alla documentazione di supporto con quello alle informazioni supplementari.
Valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’articolo 14 è corretto su più punti: l’Autorità esprime il proprio parere entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia; può prorogare tale periodo di un massimo di un anno se ritiene necessario coinvolgere nuovi esperti; può chiedere agli sviluppatori di integrare le informazioni con quelle raccolte ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e dell’articolo 12, oltre ad altre informazioni o spiegazioni, entro termini complessivi non superiori a un anno; la Commissione può adeguare i termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 previa consultazione dell’Autorità e degli sviluppatori. Si precisa inoltre che non sono riservate le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 12, paragrafo 3.
Parere dell’Autorità sulla conformità del processo di riciclaggio
All’articolo 18, paragrafo 1, si sostituisce la formulazione relativa al parere dell’Autorità, che deve essere espresso entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida e riguarda la capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia idonea in modo da garantire la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e la sicurezza microbiologica dei materiali e oggetti fabbricati.
Trasferimento dell’autorizzazione e decisione della Commissione
L’articolo 22, paragrafo 4, viene corretto imponendo al titolare attuale dell’autorizzazione di notificare alla Commissione, con lettera raccomandata prima del trasferimento, il passaggio dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, indicando nome, indirizzo e contatti della terza parte. L’articolo 23, paragrafo 3, è riformulato per chiarire che la Commissione può modificare o revocare l’autorizzazione sulla base del parere dell’Autorità espresso conformemente all’articolo 18, paragrafo 1.
Correzione dell’allegato III
Nell’allegato III, parte A, sezione 3, campi 3.1.3 e 3.2.1, seconda colonna, il testo è corretto in "Restrizioni d’uso(***)", in coerenza con la nota a piè di pagina pertinente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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