Regolamento (UE) 2025/2327
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2327 della Commissione, del 12 novembre 2025, recante trecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2327 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica dà attuazione alla risoluzione 2799 (2025) adottata il 6 novembre 2025 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato due voci dall'elenco ONU. Di conseguenza, due persone fisiche sono soppresse dall'elenco europeo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la soppressione di due nominativi dall'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea, in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002 nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento base e, più precisamente, la parte dell'elenco relativa alle persone fisiche; non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna l'elenco sopprimendo due voci in seguito a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU.
Modifica dell'elenco sanzionatorio relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2327 della Commissione costituisce la trecentocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002. Esso interviene sull'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche, per adeguarlo a un aggiornamento deciso in sede ONU.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, e in particolare sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull'articolo 7 bis, paragrafo 5. I considerando precisano che l'allegato I del regolamento base contiene l'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento e che il 6 novembre 2025 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2799 (2025), con cui ha depennato due voci dal proprio elenco. La Commissione interviene quindi per mantenere allineato l'elenco europeo a quello ONU.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e, al suo interno, la sezione "Persone fisiche". Non vengono introdotte nuove misure, ma solo aggiornate le liste nominative già esistenti. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente vincolante in tutti i suoi elementi.
Contenuto sostanziale della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I secondo quanto indicato nell'allegato al regolamento di esecuzione. Nell'allegato sono soppresse due voci:
- Ahmad Hussain Al-Sharaa, con i relativi alias, dati anagrafici e ulteriori informazioni identificative;
- Anas Hasan Khattab, con i relativi alias, titolo di emiro, data e luogo di nascita e ulteriori informazioni.
La soppressione delle voci determina la loro rimozione dall'elenco europeo delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento n. 881/2002.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è stato adottato a Bruxelles il 12 novembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 novembre 2025.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di due voci dall'elenco delle persone fisiche soggette alle misure restrittive.
Soppressione di due persone fisiche dall'elenco
Nell'allegato del regolamento di esecuzione sono cancellate le voci relative a Ahmad Hussain Al-Sharaa e ad Anas Hasan Khattab, con tutti gli alias e i dati identificativi riportati nell'allegato stesso. La soppressione incide sull'applicazione del congelamento di fondi e risorse economiche nei loro confronti ai sensi del regolamento base.
Base internazionale della modifica
Il considerando richiama la risoluzione 2799 (2025) del 6 novembre 2025 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato due voci dall'elenco ONU delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive. La modifica europea è quindi di allineamento all'aggiornamento ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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