Regolamento (UE) 2025/2287
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione, del 12 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico dalla Cina, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale basata su un paese rappresentativo, individuato nel Brasile, in ragione di distorsioni significative riscontrate in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le misure sono giustificate anche alla luce dell’interesse dell’Unione, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di concorrenza e impedire un ulteriore deterioramento del settore europeo. Sono previste aliquote differenziate per singoli esportatori, obbligo di fattura specifica per usufruire dei dazi individuali e costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido adipico, noto anche come acido esandioico, classificato al codice NC 2917 12 00 e al codice TARIC 2917 12 00 10, originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell’UE, i produttori esportatori cinesi individuati, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori del prodotto; prevede aliquote individuali per alcune società e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni dalla Cina. Il regolamento è provvisorio, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino all’adozione di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Sono escluse dal trattamento individuale le importazioni prive della fattura commerciale valida richiesta dall’articolo 1, paragrafo 3, che restano soggette all’aliquota generale.
Dazio antidumping provvisorio sull’acido adipico originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido adipico proveniente dalla Cina, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude, in via provvisoria, che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, causano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 14 marzo 2025 a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2025 da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041, registrazione che viene ora cessata. Nel corso del procedimento sono state invitate le parti interessate, sono stati svolti campionamenti di produttori dell’Unione e produttori esportatori cinesi e sono state effettuate visite di verifica presso varie imprese in Unione e in Cina.
Ambito oggettivo del regolamento
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido adipico, detto anche acido esandioico, classificato con il numero CAS 124-04-9 e, nel regolamento, con il codice NC 2917 12 00. Il prodotto in esame è l’acido adipico originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice TARIC 2917 12 00 10. La Commissione considera simili il prodotto esportato in Unione, quello fabbricato e venduto nel mercato interno cinese e quello prodotto dall’industria dell’Unione, in ragione della sostanziale identità di caratteristiche e impieghi.
Metodo di determinazione del dumping
Poiché in Cina sono state riscontrate distorsioni significative nel settore chimico, la Commissione ha ritenuto inapplicabile il ricorso ai prezzi e ai costi interni cinesi ai fini del valore normale. Ha quindi applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale sulla base di un paese rappresentativo privo di distorsioni: il Brasile. La scelta del Brasile si fonda sul livello di sviluppo economico analogo a quello cinese, sull’esistenza di produzione del prodotto e sulla disponibilità di dati pertinenti prontamente utilizzabili.
Fonti e costruzione del valore normale
Per il calcolo dei costi esenti da distorsioni la Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per le materie prime, statistiche brasiliane ufficiali per il lavoro e l’energia, i dati SABESP per l’acqua e una metodologia statunitense per il vapore. Tra i fattori produttivi considerati figurano benzene, ammoniaca anidra, carbone bituminoso, energia elettrica, gas naturale, acqua, vapore, cicloesano e acido dibasico/dicarbossilico. Sulla base dei dati del produttore brasiliano Rhodia per il 2024, la Commissione ha determinato SGAV pari al 14,6 % e profitti pari all’8,0 %.
Margini di dumping
Il regolamento riporta margini di dumping provvisori differenziati per società: 28,6 % per Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd, 46,8 % per Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd, 32,0 % per le altre società che hanno collaborato e 46,8 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina. I prezzi all’esportazione sono stati costruiti o presi direttamente a seconda della modalità di vendita, con adeguamenti per costi successivi all’importazione, noli, assicurazione, dazi e altri oneri.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto provato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, composta da cinque società o entità produttive. Tra il 2021 e il 2024 il consumo dell’Unione è diminuito, ma le importazioni cinesi sono aumentate in volume e quota di mercato, passando dal 19,4 % al 35,6 % sul mercato libero. Parallelamente, l’industria dell’Unione ha registrato cali di produzione, vendite, utilizzo degli impianti, produttività e redditività, con gravi perdite a partire dal 2023.
Nesso causale e fattori alternativi
La Commissione collega il deterioramento dell’industria dell’Unione alla pressione concorrenziale delle importazioni cinesi a basso prezzo, che hanno generato undercutting e contrazione dei prezzi. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente incidenti, tra cui la contrazione della domanda, le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dell’industria UE, gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia e l’uso vincolato, concludendo che non interrompono il nesso causale con il dumping cinese.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Poiché erano state invocate distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha verificato il margine di pregiudizio e il prezzo non pregiudizievole, determinando un profitto di riferimento complessivo del 6 %-8 %. Tuttavia, i margini sufficienti a eliminare il pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, per cui il dazio provvisorio viene fissato al livello del dumping. La Commissione conclude inoltre che le misure sono nell’interesse dell’Unione, perché consentirebbero il recupero dell’industria europea senza pregiudicare in modo decisivo importatori e utilizzatori.
Disciplina applicativa dei dazi
Le aliquote provvisorie sono fissate come segue: 28,6 % per Huafon (codice TARIC 89ZW), 46,8 % per Zhonghao (89ZX), 32,0 % per le altre società elencate in allegato e 46,8 % per tutte le altre importazioni dalla Cina (8999). Per beneficiare dell’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sul produttore e sulla completezza delle informazioni; senza tale fattura si applica l’aliquota generale. Inoltre, l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini successivi e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e chiedere audizione entro 5 giorni, sia alla Commissione sia al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le conclusioni restano provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e registrazione delle importazioni
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 14 marzo 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia dell’industria dell’Unione. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 la Commissione aveva disposto la registrazione delle importazioni del prodotto; con il presente regolamento ordina alle autorità doganali di cessarla. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore devono essere conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta e del dazio è l’acido adipico, classificato al codice NC 2917 12 00; il prodotto in esame è l’acido adipico originario della Cina, con codice TARIC 2917 12 00 10. La Commissione considera simili il prodotto esportato in UE, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione, perché presentano caratteristiche fisiche, chimiche, tecniche e impieghi di base coincidenti.
Determinazione del valore normale con riferimento al Brasile
Accertata l’esistenza di distorsioni significative in Cina, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e ha costruito il valore normale in base a costi e valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo. Dopo la consultazione delle parti e le note del 13 maggio e dell’11 luglio 2025, il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo, sulla base di livello di sviluppo economico analogo, produzione del prodotto e disponibilità di dati pertinenti.
Fonti dei costi esenti da distorsioni e fattori produttivi
La Commissione ha usato il Global Trade Atlas per le materie prime, l’IBGE per il lavoro, il ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile per energia elettrica e gas, SABESP per l’acqua e la metodologia del Dipartimento dell’Energia USA per il vapore. Sono stati considerati, tra gli altri, benzene, ammoniaca anidra, carbone bituminoso, energia elettrica, acqua, gas naturale, vapore, cicloesano e acido dibasico/dicarbossilico. I dati rilevanti hanno portato a un valore di riferimento con SGAV pari al 14,6 % e profitti pari all’8,0 %.
Margini di dumping provvisori
Il margine di dumping è stato calcolato confrontando valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. I margini provvisori sono pari al 28,6 % per Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd, al 46,8 % per Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd, al 32,0 % per le altre società che hanno collaborato e al 46,8 % per tutte le altre importazioni dalla Cina.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da cinque società/entità produttive, ha subito un deterioramento degli indicatori economici tra il 2021 e il 2024: calo della produzione, delle vendite sul mercato libero, della quota di mercato, dell’utilizzo degli impianti, della produttività, della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole sia provato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio all’aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping, che hanno causato undercutting e contrazione dei prezzi nel mercato UE. Ha inoltre esaminato e respinto come fattori alternativi decisivi la contrazione della domanda, le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dell’industria dell’Unione, gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia e l’uso vincolato.
Livello delle misure e interest test
Poiché sono state dedotte distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, la Commissione ha verificato il margine sufficiente a eliminare il pregiudizio, determinando un prezzo non pregiudizievole basato su un profitto di riferimento del 6 %-8 %. Il margine di underselling risulta superiore al margine di dumping, sicché il dazio provvisorio è fissato al livello del margine di dumping. La Commissione ha altresì concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione.
Aliquote, fattura commerciale e garanzia
Le aliquote sono: 28,6 % per Huafon (codice TARIC 89ZW), 46,8 % per Zhonghao (89ZX), 32,0 % per le altre società elencate in allegato e 46,8 % per tutte le altre importazioni dalla Cina (8999). L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica sul produttore e sulla completezza/esattezza delle informazioni; in mancanza, si applica l’aliquota generale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini procedurali successivi
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore, chiedere audizione con la Commissione entro 5 giorni e con il consigliere-auditore entro 5 giorni, con possibile ammissione tardiva a discrezione del consigliere-auditore. Le risultanze sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva.
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