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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2272

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2272 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva gibberelline come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32025R2272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione delle gibberelline come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione dell’EFSA e delle procedure di rinnovo, conclude che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per almeno uno o più impieghi rappresentativi e stabilisce specifiche condizioni tecniche e di impiego. Contestualmente, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la nuova voce in parte D con approvazione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2040.

Rinnovo dell’approvazione delle gibberelline come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva gibberelline (GA4/GA7, miscela di GA4/GA7) impiegata nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti e le autorità competenti nell’ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Si applica dal 1° gennaio 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime generale per tutti i prodotti fitosanitari, ma interviene specificamente sull’approvazione della sostanza attiva e sull’elenco delle sostanze approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Rinnovo dell’approvazione delle gibberelline come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2272 rinnova l’approvazione delle gibberelline nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e segue la procedura di rinnovo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla luce delle valutazioni scientifiche svolte dallo Stato membro relatore, dallo Stato membro correlatore e dall’EFSA.

Contesto e iter di valutazione

La gibberellina era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione in essere, riportata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scadeva originariamente il 31 ottobre 2026, ma era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 per consentire il completamento del rinnovo.

Nel corso della procedura, la domanda di rinnovo è stata presentata alla Slovenia come Stato membro relatore e alla Slovacchia come Stato membro correlatore. Il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti; lo Stato membro relatore ha ritenuto ammissibile la domanda e ha trasmesso un progetto di rapporto valutativo, poi aggiornato nel 2023 anche alla luce di ulteriori informazioni sulle proprietà di interferente endocrino. L’EFSA, con conclusioni comunicate il 16 ottobre 2024, ha ritenuto prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti gibberelline soddisfino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Esito della valutazione e qualificazione normativa

La Commissione conclude che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente gibberelline, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. Precisa inoltre che la valutazione del rischio, pur basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, non limita in sé gli impieghi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza; per questo non mantiene la precedente restrizione all’uso esclusivo come fitoregolatore.

La Commissione qualifica espressamente le gibberelline come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo che non siano sostanza potenzialmente pericolosa e che gli usi previsti comportino soltanto un basso rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I del regolamento fissa le condizioni tecniche dell’approvazione:

  • identità della sostanza: gibberelline, con riferimenti CAS per GA4, GA7 e miscela GA4/GA7, e numero CIPAC 904;
  • purezza minima: ≥ 890 g/kg;
  • impurità: le fumonisine B1 e B2 devono rispettare il limite secondo cui la loro somma non può superare 200 μg/kg nel materiale tecnico;
  • data di approvazione: 1° gennaio 2026;
  • scadenza dell’approvazione: 31 dicembre 2040.

È inoltre previsto che, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tengano presenti le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II, e che le condizioni d’impiego comprendano, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Per allineare l’elenco UE delle sostanze approvate al rinnovo deciso, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • la voce 233 relativa alle gibberelline è soppressa dalla parte A;
  • nella parte D è inserita la nuova voce 56 con i dati della sostanza, la purezza, il periodo di approvazione e le condizioni specifiche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2026. Ciò è coerente con la precedente proroga della durata di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 e consente il passaggio ordinato al nuovo periodo di approvazione fino al 31 dicembre 2040.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva gibberelline è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

La Commissione qualifica le gibberelline come sostanza attiva a basso rischio, rilevando che non sono sostanza potenzialmente pericolosa e che, in base agli usi previsti, i prodotti fitosanitari contenenti gibberelline presentano soltanto un basso rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I prevede purezza pari ad almeno 890 g/kg e limita le impurità fumonisine B1 e B2, stabilendo che la somma di fumonisina B1 e fumonisina B2 non deve superare 200 μg/kg nel materiale tecnico. È inoltre previsto che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, e che le condizioni d’impiego comprendano, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Durata dell’approvazione

La nuova approvazione decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2040.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 233 relativa alle gibberelline è soppressa nella parte A e una nuova voce 56 è inserita nella parte D con i dati identificativi, i requisiti di purezza e le condizioni specifiche di approvazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambienteregolamentazione delle sostanze attive

Testo integrale

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