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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 602 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Indagini finanziarie - Reddito d'impresa - Prelevamenti - Rilevanza reddituale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, fondati sulle movimentazioni dei suoi conti correnti rilevate mediante indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. L'Ufficio aveva considerato fiscalmente rilevanti sia i versamenti sia i prelevamenti, ritenendoli collegati a redditi non dichiarati e, in particolare, all'attività di compravendita di opere d'arte. Il contribuente sosteneva invece che le somme derivassero soprattutto dalla vendita di opere ricevute in donazione dal padre e che numerosi prelevamenti fossero destinati a spese personali, cure mediche e gioco d'azzardo. Contestava inoltre la motivazione degli avvisi e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto i ricorsi. In appello, tuttavia, la decisione è stata parzialmente riformata. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi e ha confermato la rilevanza presuntiva dei versamenti bancari, non sufficientemente giustificati dal contribuente. Ha però escluso la rilevanza automatica dei prelevamenti, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, che ha limitato l'applicazione della presunzione dell'art. 32 ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e, comunque, ha escluso l'automatica equiparazione dei prelevamenti a ricavi o compensi non dichiarati. Il reddito accertabile è stato quindi rideterminato considerando soltanto i versamenti, pari a 543.855,00 euro per il 2006 e 902.490,67 euro per il 2007. Anche le sanzioni devono essere ricalcolate sul minor reddito accertato. L'appello è stato accolto parzialmente e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione relativa alle movimentazioni bancarie, applicata dall'Amministrazione finanziaria nell'accertamento.

    La norma consente all'Amministrazione di utilizzare le movimentazioni bancarie come elementi presuntivi di maggior reddito, ma la sua applicazione deve rispettare i limiti derivanti dalla decisione della Corte costituzionale n. 228/2014. Nel caso concreto, la presunzione è stata ritenuta operante per i versamenti, mentre non è stata applicata automaticamente ai prelevamenti.

  • Art. 32, comma 2, n. 1, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento della presunzione legale sulle movimentazioni bancarie.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi o redditi non dichiarati, purché il contribuente non fornisca una spiegazione concreta e documentata della loro origine.

  • Sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale

    La presunzione dell'art. 32 non opera automaticamente per i prelevamenti.

    La decisione ha ridimensionato l'ambito della presunzione bancaria: per i contribuenti non qualificabili come imprenditori o lavoratori autonomi, i prelevamenti non possono essere automaticamente trattati come ricavi o compensi non dichiarati. Anche nei casi in cui la norma sia astrattamente applicabile, l'Amministrazione deve fornire una motivazione e una dimostrazione adeguate.

Massime di principio

  • In caso di accertamento fondato su indagini bancarie, i versamenti non giustificati possono sostenere la presunzione di maggior reddito, ma il contribuente può contrastarla fornendo spiegazioni specifiche, coerenti e possibilmente documentate.
  • I prelevamenti non possono essere automaticamente qualificati come ricavi o compensi non dichiarati sulla sola base della movimentazione bancaria, soprattutto quando il contribuente non è titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 impone di distinguere tra versamenti e prelevamenti e di valutare concretamente la posizione fiscale e professionale del contribuente.
  • La vendita occasionale di beni personali, comprese opere d'arte ricevute per donazione o eredità, non costituisce automaticamente esercizio d'impresa; tuttavia, il numero, la frequenza e le modalità delle operazioni possono essere utilizzati come indizi di un'attività economica abituale.
  • Le giustificazioni generiche, come esigenze personali, spese mediche o gioco d'azzardo, possono incidere sulla valutazione dei prelevamenti, ma normalmente non sono sufficienti da sole a spiegare versamenti di importo rilevante.
  • Se il giudice riduce il reddito accertato eliminando alcune movimentazioni bancarie, anche le sanzioni devono essere ricalcolate in proporzione al nuovo imponibile.

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