Ordinanza n. 11213/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELL'ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA EX ART. 9/F L. 91/92, K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio aveva natura istruttoria e organizzativa, essendo finalizzata a verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiutezza dell'istruzione e la possibilità di calendarizzare la causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione. Ha inoltre rilevato che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Non essendo stata definita la domanda di annullamento, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La pronuncia non decide il merito e non dispone sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
È la disposizione indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza oggetto del rigetto impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato considerato adempiuto.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Sono richiamati in relazione al divieto di rinvio e alla necessità di rispettare gli impegni di smaltimento dell'arretrato connessi al PNRR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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