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Ordinanza

Ordinanza n. 11213/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELL'ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA EX ART. 9/F L. 91/92, K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202202745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La camera di consiglio aveva natura istruttoria e organizzativa, essendo finalizzata a verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiutezza dell'istruzione e la possibilità di calendarizzare la causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

La decisione

Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione. Ha inoltre rilevato che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Non essendo stata definita la domanda di annullamento, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La pronuncia non decide il merito e non dispone sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    È la disposizione indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza oggetto del rigetto impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato considerato adempiuto.

  • artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Sono richiamati in relazione al divieto di rinvio e alla necessità di rispettare gli impegni di smaltimento dell'arretrato connessi al PNRR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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