Cassazione Penale, Sentenza n. 7496/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale per mancata e insufficiente valutazione prognostica della pericolosità sociale (in particolare la mancanza di accertamenti sul ruolo specifico svolto, sul comportamento successivo e sulla fondatezza delle informative). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicazione/esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata (durata anno uno) disposta a seguito della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Si contestava che il Tribunale avesse ritenuto l'attualità della pericolosità sociale senza effettuare le dovute verifiche: si era limitato a richiamare la condanna per fatti risalenti al 2013 e le caratteristiche del sodalizio mafioso, senza valutare il ruolo concreto del ricorrente, il suo comportamento successivo (durante e dopo la detenzione), l'epoca e la fondatezza delle informative di polizia e senza affrontare i rilievi difensivi circa un possibile errore di identificazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma incrimina l'associazione di tipo mafioso; l'appartenenza a un'associazione mafiosa costituisce un elemento rilevante per la prognosi della pericolosità sociale, ma non esonera il giudice dalla necessità di valutare il livello di coinvolgimento del singolo, l'operatività del gruppo nel tempo e i comportamenti successivi dell'interessato.
art. 133 cod. pen.
Dispone i criteri per l'accertamento della pericolosità sociale: la Corte precisa che l'accertamento richiede un giudizio prognostico motivato sulla probabilità di commissione di nuovi reati, valutando personalità, capacità criminale e tutti gli elementi elencati dall'art. 133.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite/1) richiamata
La giurisprudenza interpretata afferma che, anche quando la misura di sicurezza si fonda su una condanna per 416-bis, il magistrato di sorveglianza deve comunque verificare l'attualità della pericolosità tenendo conto della gravità del fatto e degli eventi successivi (comportamento in carcere, benefici concessi, eventuale collaborazione), nonché il livello concreto di coinvolgimento nell'associazione.
Massime di principio
- L'accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione o l'esecuzione di misure di sicurezza richiede un giudizio prognostico motivato: non è sufficiente richiamare la gravità del reato o la mera appartenenza a un sodalizio criminoso.
- In casi di condanna per 416-bis, l'appartenenza al sodalizio è un indicatore rilevante ma va integrata da valutazioni sul ruolo concreto del soggetto, sulla persistenza della capacità operativa del gruppo e sul comportamento del condannato dopo l'accertamento del reato (compreso il periodo detentivo).
- Le informative di polizia o altri elementi indiziari richiamati in motivazione devono essere indicati con riferimento alla loro epoca e valutati quanto alla fondatezza; il giudice deve verificare e motivare la scelta di ritenere attendibili tali fonti o di escludere dubbi difensivi, ad esempio errori di identificazione.
- Una motivazione generica o meramente descrittiva delle caratteristiche del sodalizio senza ricondurla al caso concreto del singolo soggetto è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio.
- Nei giudizi di esecuzione di misure di sicurezza il Tribunale di sorveglianza deve documentare perché ritiene attuale la pericolosità anche alla luce degli elementi sopravvenuti rispetto alla data del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →