Cassazione Penale, Ordinanza n. 01456/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, in quanto proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato, che richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Nel merito, il ricorso censurava l'omessa declaratoria di cause di non punibilità. Tuttavia la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze, perché ha rilevato un vizio preliminare dell'atto: il ricorso era stato sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice del reato contestato e oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 613 c.p.p.
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi per cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale dell'imputato è quindi inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.
Norma richiamata quale base dell'inammissibilità del ricorso proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato personalmente è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme di sottoscrizione impedisce ogni esame delle censure di merito, anche quando esse riguardino l'asserita mancata applicazione di cause di non punibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
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