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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (esponenti)

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio civile deciso dal ricorrente, nel quale una domanda risarcitoria contro una società era stata accolta. Il legale rappresentante della società e il suo difensore presentarono un esposto ai capi dell'ufficio giudiziario, lamentando che nella sentenza vi fossero errori e coincidenze tali da far sospettare che il giudice avesse utilizzato il medesimo file della comparsa conclusionale di parte attrice, con riproduzione integrale di espressioni e coincidenze di battitura. Il magistrato fu poi sottoposto a procedimento penale per abuso d'ufficio, conclusosi con non doversi procedere per prescrizione. Egli convenne quindi in giudizio gli autori dell'esposto chiedendo il risarcimento dei danni assumendo che l'esposto integrasse calunnia e diffamazione. La domanda fu rigettata in primo e secondo grado. Nel ricorso per cassazione furono proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., per avere la Corte territoriale valutato la fattispecie in termini penalistici anziché di illecito civile e per avere ritenuto irrilevante l'elemento soggettivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'ordine di trasmissione dell'esposto ai diversi organi; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese, per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era né mancante né meramente apparente e superava il minimo costituzionale. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva escluso sia il dolo della calunnia sia l'oggettiva offensività delle espressioni, ravvisando un lecito esercizio del diritto di critica, dunque escludendo anche gli elementi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la regola della doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva indicato divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; comunque ha aggiunto che la censura sarebbe stata comunque infondata perché la circostanza dedotta non risultava pretermessa. Ha ritenuto il quarto motivo manifestamente inammissibile e comunque infondato, poiché la condanna alle spese era conseguenza del rigetto dell'appello secondo il criterio di soccombenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti costituiti e a versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente, o affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo attraverso cui può denunciarsi in cassazione la nullità della sentenza per motivazione inesistente o solo apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza motivazionale; il controllo è limitato al minimo costituzionale e, nelle doppie conformi, è ulteriormente ristretto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve esistere in misura sufficiente a rendere comprensibile la decisione, nel rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ribadisce che, quando il giudice di merito esclude l'offensività della condotta e ravvisa una scriminante come il diritto di critica, esclude anche la configurabilità dell'illecito aquiliano.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione in capo alla parte soccombente è corretta quando l'impugnazione viene rigettata.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel caso concreto la censura sulla compensazione delle spese è stata ritenuta infondata e/o inammissibile, poiché il giudice d'appello ha applicato il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti insanabili o sia obiettivamente incomprensibile; non è consentito trasformare il motivo in una critica alla sufficienza o persuasività della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando vi sia 'doppia conforme' di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
  • In materia di responsabilità civile per contenuti di un esposto o di una denuncia, la verifica dell'illecito richiede l'accertamento dell'offensività della condotta e della mancata operatività di scriminanti come il diritto di critica; se il giudice di merito esclude tali elementi, esclude anche l'illecito ex art. 2043 c.c.
  • La censura sulle spese processuali non può reggere se la condanna discende dal rigetto dell'impugnazione secondo il criterio della soccombenza e non emergono specifiche violazioni di legge o omissioni decisorie.
  • In presenza di una motivazione chiara e coerente che dia conto delle ragioni della decisione, la mera contrapposizione della parte soccombente non integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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