Cassazione Penale, Sentenza n. 29066/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., rilevando che per l'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio la pena applicabile è congiunta (arresto e ammenda) e che l'omissione della pena pecuniaria nel giudizio di merito costituisce errore. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. contro Fichera Mario, imputato per guida senza patente con recidiva nel biennio, deducendo l'erronea applicazione dell'art.116, comma 15, d.lgs. 285/1992. In particolare ha censurato che il giudice ha applicato soltanto la pena dell'arresto (giorni 20) omettendo la pena pecuniaria prevista congiuntamente per tale fattispecie, ritenendo che la depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n.8/2016 non ricomprenda la guida senza patente con recidiva nel biennio e quindi non possa giustificare l'omissione della pena pecuniaria.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa norma (applicazione della pena su richiesta delle parti/patteggiamento); malgrado la procedura speciale, il giudice deve applicare le pene previste dalla legge.
art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992
Secondo la decisa interpretazione della Corte, per la guida senza patente con recidiva nel biennio la legge prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (ultima parte del comma 15), perciò non è corretta l'applicazione di una sola delle due pene.
d.lgs. n. 8/2016
Ha introdotto una depenalizzazione per talune fattispecie; la Corte ha rilevato che la fattispecie della guida senza patente con recidiva nel biennio non rientra nelle ipotesi depenalizzate, per cui le sanzioni penali originarie permangono.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Consente la cassazione per "illegalità della pena" quando la pena irrogata ometta componenti obbligatorie previste dalla legge (ad es. la pena pecuniaria), motivo rilevato nella decisione.
Massime di principio
- Se la legge prevede una pena composta (es. arresto e ammenda), il giudice non può limitarsi ad applicare solo una componente: l'omissione costituisce illegalità della pena impugnabile in Cassazione.
- La depenalizzazione operata da d.lgs. n.8/2016 va verificata caso per caso: se l'ipotesi concreta non è ricompresa, le sanzioni penali originarie continuano ad applicarsi.
- La sentenza pronunciata su richiesta delle parti (art.444 c.p.p.) è comunque vincolata al rispetto della disciplina legale delle pene; l'accordo delle parti non legittima l'omissione di un elemento di pena previsto dalla legge.
- L'annullamento per illegalità della pena comporta generalmente il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio, con obbligo di ricalcolare e applicare correttamente tutte le pene previste.
- Il Procuratore può chiedere l'annullamento senza rinvio, ma la Corte di Cassazione valuta se sia necessario rinviare per consentire il nuovo esame da parte del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →