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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46103/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Torino del 21/09/2022 che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 581 comma 1-bis e 591 c.p.p., nullità per omessa celebrazione del giudizio di appello (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p.) e denunciava che la Corte di appello, pur motivando presunte carenze formali, aveva in realtà deciso sul merito senza instaurare il contraddittorio, in violazione del principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello circa l'aspecificità dell'appello: l'impugnazione non si era confrontata con l'apparato argomentativo e con le plurime fonti probatorie su cui il Tribunale si era basato (dichiarazioni di Zinnai, scambi di messaggi e chat whatsapp, registrazione, certificato del Casellario giudiziale), limitandosi a censurare un solo elemento probatorio. La suprema Corte ha inoltre escluso che la Corte di appello avesse pronunciato sul merito senza contraddittorio: essa si è limitata a constatare l'omesso confronto con le ragioni della sentenza di primo grado. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., comma 1-bis

    Norma richiamata in relazione ai requisiti formali dell'impugnazione; la Corte ha rilevato carenze di specificità nell'appello che impediscono il suo esame

  • art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c) e comma 2

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando manca la correlazione e il confronto con le ragioni argomentate nella decisione impugnata; la Corte ha applicato tale disposizione per l'aspecificità

  • art. 178 c.p.p., lett. c)

    Richiamato nella doglianza di nullità per omessa celebrazione del giudizio di appello; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché non vi è stata pronuncia di merito senza contraddittorio

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nullità per difetto di contraddittorio; valutazione negativa del ricorrente in quanto la Corte di appello non ha deciso sul merito

  • art. 601 c.p.p.

    Cfr. nel quadro delle nullità e della necessità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione per la mancata instaurazione dell'appello

  • art. 611 c.p.p.

    Riferimento procedurale: la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 611 (trattazione del ricorso in camera di consiglio)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e della somma da devolvere alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per imporre euro 3.000 al ricorrente

  • art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto i rilievi inammissibili o infondati alla luce della aspecificità dell'impugnazione

  • Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), Rv. 268823

    Sezioni Unite, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, depositata 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Principio secondo cui la Corte d'appello non può emettere pronunce sul merito senza aver instaurato il necessario contraddittorio; la Corte ha però ritenuto che tale principio non fosse stato violato perché la Corte di appello non si è pronunciata sul merito, ma ha solo constatato la mancanza di confronto dell'appellante con le argomentazioni del primo grado

Massime di principio

  • L'appello deve essere specifico: l'impugnante è tenuto a confrontarsi con l'apparato argomentativo e le ragioni espresse nella sentenza di primo grado; l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata determina l'inammissibilità per aspecificità
  • La Corte d'appello non può decidere nel merito senza instaurare il contraddittorio; tuttavia, se essa limita la propria valutazione a constatare la mancanza di un confronto argomentativo con la sentenza, non si configura automaticamente una decisione di merito che violi il principio del contraddittorio
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità si può incorrere in condanna alle spese e in sanzioni (somma alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve indicare chiaramente quali parti della decisione di primo grado si censurano e fornire un'effettiva correlazione motivazionale tra le deduzioni difensive e le ragioni della sentenza impugnata
  • Le doglianze sulla nullità per omessa celebrazione del giudizio di appello devono essere adeguatamente fondate: non basta affermare una presunta decisione di merito senza contraddittorio, occorre dimostrare che la Corte abbia effettivamente pronunciato sul merito senza instaurare il contraddittorio

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