Cassazione Civile, Ordinanza n. 03818/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di condannare l'azienda sanitaria al pagamento di euro 6.104,19 per prestazioni di analisi contrassegnate dal codice 048, sostenendo che non fossero state integralmente remunerate secondo il D.A. n. 779/2010, con domanda anche di interessi ex d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso su questione estranea al thema decidendum, concentrandosi su profili diversi dal diritto al compenso per le prestazioni extra budget 048; 2) violazione del D.A. 779/2010, per erronea interpretazione dell'art. 9, in tema di remunerazione delle prestazioni eccedenti quelle dell'anno precedente; 3) omessa/insufficiente motivazione sull'efficacia nel giudizio di precedenti decisioni del Tribunale di Messina, ritenute giudicato opponibile; 4) omessa/insufficiente motivazione sui decreti assessoriali n. 825/2012 e n. 1180/2011; 5) violazione dei principi sull'onere della prova, per avere la Corte d'appello ritenuto non provato il mancato pagamento delle prestazioni da parte dell'ASP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., per difetto di specificità e per mancata puntuale riproduzione/individuazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fondava. Ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ribadito anche dalla giurisprudenza CEDU e di legittimità, osservando che il ricorso deve consentire il controllo immediato della decisività dei punti controversi e della correttezza della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di pagamento davanti al tribunale.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o pronuncia su questione estranea al thema decidendum.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
norma decisiva per l'inammissibilità, in relazione ai requisiti di specificità e di autosufficienza del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di indicare i riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui documenti e atti siano stati prodotti o formati.
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato, senza che la Corte entrasse nel merito della relativa censura.
d.lgs. n. 231/2002
indicato quale base della richiesta di interessi sulle somme domandate.
D.A. n. 779 del 15.03.2010
atto amministrativo regionale oggetto della controversia, in particolare quanto alla disciplina delle prestazioni extra budget 048.
D.A. n. 825/2012
richiamato dalla ricorrente come atto non esaminato dalla Corte d'appello.
D.A. n. 1180/2011
richiamato dalla ricorrente come atto non esaminato dalla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta i requisiti di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., poiché deve contenere al proprio interno tutti gli elementi necessari al controllo di legittimità.
- Chi deduce in cassazione vizi di violazione di legge o di motivazione deve indicare in modo puntuale gli atti processuali e i documenti rilevanti, riproducendone il contenuto essenziale e segnalando dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- L'onere di autosufficienza non è un formalismo fine a sé stesso, ma serve a consentire alla Corte di cassazione il controllo diretto della decisività delle questioni e della correttezza della decisione impugnata.
- La deduzione di un giudicato, di atti amministrativi o di documenti decisivi impone al ricorrente una precisa allegazione processuale; in difetto, la censura non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.
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