Ordinanza n. 247/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Assistenza Individuale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto di Agira che disponeva la dimissione della paziente e l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata di III livello
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agendo nella qualità di amministratore di sostegno della paziente, ha impugnato il Piano di Assistenza Individuale adottato il 24 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, anche con misure monocratiche. Il piano aveva disposto la dimissione della paziente dal 21 marzo 2026, ritenendola calma e tranquilla e prevedendo l’attivazione di un’assistenza domiciliare integrata di III livello, con supporto psicologico per la paziente, i familiari e i caregivers. L’A.S.P. di Enna ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, sede di Palermo, sostenendo la competenza della Sezione staccata di Catania. Il Presidente della Sezione aveva già sospeso monocraticamente l’efficacia degli atti fino alla trattazione collegiale.
La decisione
Il Collegio ha confermato, nei limiti temporali e sostanziali consentiti dagli artt. 47, comma 2, e 15, commi 8 e 9, c.p.a., la sospensione cautelare dell’efficacia del Piano di Assistenza Individuale. Ha ravvisato il periculum in mora nel pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dalle dimissioni della paziente e ha ritenuto non implausibili i motivi di ricorso, integrando così il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare. La questione dell’incompetenza territoriale non è stata definitivamente decisa dal Collegio: l’ordinanza è stata trasmessa al Presidente del TAR Sicilia per la definitiva delibazione sulla competenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata concessa in presenza del pericolo di danno grave e irreparabile e della non implausibilità dei motivi di ricorso.
art. 56, comma 4, c.p.a.
il decreto con il quale siano concesse misure cautelari monocratiche è efficace sino alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare
La misura cautelare monocratica conserva efficacia fino alla camera di consiglio collegiale, nella quale può essere confermata o modificata.
art. 47, comma 2, c.p.a.
il Presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta
L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere definita con ordinanza motivata del Presidente del TAR; quando siano state disposte misure cautelari, trovano applicazione gli artt. 15, commi 8 e 9, c.p.a.
art. 15, commi 8 e 9, c.p.a.
Le relative previsioni, richiamate dall’art. 47, comma 2, c.p.a., consentono di mantenere la misura cautelare interinale nei limiti temporali e sostanziali previsti fino alla definizione della competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora può sussistere quando l’esecuzione di un provvedimento sanitario comporti le dimissioni di una persona vulnerabile e possa determinare un danno grave e irreparabile.
- La sospensione cautelare collegiale può essere concessa quando i motivi di ricorso risultino non implausibili, anche senza anticipare la definizione nel merito delle questioni controverse.
- Il decreto cautelare monocratico mantiene efficacia fino alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; il collegio può confermare la misura nei limiti previsti dalla disciplina sulla competenza territoriale.
- Quando sia stata sollevata un’eccezione di incompetenza territoriale del TAR e siano state disposte misure cautelari, la decisione definitiva sulla competenza spetta al Presidente del TAR secondo l’art. 47, comma 2, c.p.a., mentre la misura cautelare può essere mantenuta provvisoriamente nei limiti degli artt. 15, commi 8 e 9, c.p.a.
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